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Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge. Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 30 gennaio 1971

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 246/1984

    Questione infondata
    5 novembre 1984

    riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 152/1977, 417/1978, 300, 594 a 596/1982, 23 e 24/1983, A) dichiara inammissibile la questione di incostituzionalità dell'art. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 (Norme in materia di enfiteusi) sollevata, in riferimento all'art. 42 comma terzo Cost., dai Pretori di Bovino, Castelvetrano e Francavilla Fontana con le ordinanze in epigrafe, B) dichiar…

    Art. 1 Norme in materia di enfiteusi · Art. 42 cost. · Art. 18 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 2/1976

    Questione infondata
    15 gennaio 1976

    Il rapporto enfiteutico non è assimilabile, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico-sociale, al rapporto derivante dal contratto di locazione-conduzione, perché la costituzione di enfiteusi fa sorgere un diritto reale sull'immobile altrui che assorbe quasi interamente l'esercizio della proprietà sulla cosa, attribuendo all'enfiteuta oltre il potere di disporre del proprio diritto, anche il godimento del fondo enfiteutico nonché il diritto di acquistarne la proprietà mediante l'affrancazione. Inoltre, è elemento naturale dell'enfiteusi l'obbligo di migliorare il fondo, presidiato in caso di inosservanza dall'istituto della devoluzione di cui all'art. 972 cod. civ., rimasto in vigore anche a seguito della legge n. 607 del 1966. Tale obbligo di miglioramento, che grava in maniera indifferenziata su tutti gli utilisti, conferma la ragionevolezza di non distinguere tra le specifiche posizioni di costoro, disponendo l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.. Pertanto, non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 legge 22 luglio 1966, n. 607, nella loro applicazione ad enfiteusi costituite su fondi rustici anteriormente al 28 ottobre 1941, in quanto dettano uguale trattamento per l'utilista coltivatore diretto e per chi, non avendo tale qualifica, trae dal possesso del dominio utile soltanto la rendita. Cfr.: sent. n. 155 del 1972.

    Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue · Art. 18 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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