Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi) e

dell'art. 18, comma secondo della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme

in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 febbraio 1977 dal Pretore di Bovino nel

procedimento civile vertente tra Minervini Teresita ed altri e Angino

Michele ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 dell'anno

1977;

2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1978 dal Pretore di Castelvetrano

nel procedimento civile vertente tra Sciacca Rosa ed altri e Calefati

Guido, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 dell'anno 1978;

3) n. 3 ordinanze emesse il 18 maggio 1982 dal Pretore di

Francavilla Fontana nei procedimenti civili vertenti tra Bruno Giuseppe

e Nicola e Carissimo Luigi, Gatti Rosario e Carissimo Luigi, iscritte

ai nn. 594, 595, 596 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 53 dell'anno 1983;

4) n. 2 ordinanze emesse il 20 ottobre e 23 novembre 1982 dal

Pretore di Francavilla Fontana nei procedimenti civili vertenti tra

Calabretti Donato e Filomeno Margherita e Carissimo Maria Luisa,

iscritte ai nn. 23 e 24 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da Minervini Teresita ed altro c/Lenoci Agostino

ed altro, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 7 febbraio 1977 (notificata il 18 e

comunicata il 22 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 134 del

18 maggio 1977 e iscritta al n. 152 R.O. 1977) nel procedimento civile

in cui Minervini Teresita e altri, concedenti nell'enfiteusi costituita

con atto 27 maggio 1954 per not. Maulucci, avevano chiesto la

condanna, al pagamento del canone risultante dall'atto costitutivo,

degli utilisti Angino Michele e altra, i quali ebbero ad opporre che il

canone convenzionale più non era applicabile a seguito della l. 18

dicembre 1970 n. 1138 (Nuove norme sull'enfiteusi) instando per la

reiezione della domanda attrice, il Pretore di Bovino ha giudicato

rilevante e, in riferimento all'art. 42 comma terzo Cost., non

manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 1 l.

14 giugno 1974 n. 270 (sopravvenuta nel corso del giudizio), il quale

aggiunse all'art. 2 l. 1138/1970 ("Ai fini dell'applicazione del primo

e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966 n. 607,

alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941,

si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al

momento della costituzione del rapporto. // Il concedente pertanto, ove

ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano

alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del

rapporto, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la

qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le

relative spese") altro comma ("In ogni caso il canone dei rapporti di

enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può

risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di

espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12

maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841 e successive modifiche e

integrazioni") per la parte con cui, premessa la disapplicazione del

principio del divieto della revisione dei canoni enfiteutici per le

stipulazioni avvenute successivamente al 28 ottobre 1941, non era stata

inserita la facoltà dell'esercizio del diritto di revisione del canone

prevista dall'art. 962 c.c. sempreché ne sussistessero le condizioni

previste nell'ultima parte (art. 962 abrogato in virtù dell'art. 18 l.

22 luglio 1966 n. 607), motivando che I) a seguito della C. cost.

145/1973 la misura del canone poteva essere determinata sulla base non

più degli estremi catastali, ma della quindicesima parte del prezzo di

affranco, II) dopoché a seguito della C. cost. 37/1969 era d'uopo

distinguere tra enfiteusi costituite prima e enfiteusi costituite dopo

l'entrata in vigore del terzo libro del codice civile (28 ottobre 1941)

al fine di applicare a quelle l'immutabilità del canone e non a

queste, tra cui era compresa l'enfiteusi dedotta in giudizio, la Corte

costituzionale, investita della questione d'illegittimità dell'art. 2

l. 1138/1970, ne aveva dichiarato l'illegittimità enunciando il

principio che il canone, anche per le enfiteusi stipulate

successivamente alla entrata in vigore del codice civile, doveva

commisurarsi alla quindicesima parte del capitale di affranco, e

"suggerendo" - tale l'espressione adottata dal giudice a quo -

l'utilizzazione dei valori stabiliti dall'art. 18 l. 21 ottobre 1950 n.

841 (Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e

assegnazione dei terreni ai contadini), III) poiché nel comma

aggiunto, in virtù dell'art. 1 l. 270/1974, all'art. 2 l. 1138/1970,

non si avvertiva alcun riferimento all'art. 962 c.c. - sempre ad avviso

del Pretore - rimasto in vigore per effetto della disapplicazione, alle

enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941, dell'art. 18 l. 607/1966,

si sarebbe verificata la conseguenza, reputata contraria alla

Costituzione della C. cost. 53/1974, che, cioè, si potessero in

concreto effettuare espropriazioni senza equo indennizzo.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 2 giugno 1977, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato, a giustificazione della conclusione di infondatezza della

questione, ha in linea preliminare evidenziato la successione delle

discipline normative e delle sentenze rese dalla Corte costituzionale:

I) la l. 22 luglio 1966 n. 607, con la quale fu statuito che tutti i

canoni enfiteutici non potessero superare l'ammontare del reddito

dominicale e che l'affrancazione si dovesse effettuare con il pagamento

di quindici annualità del canone così determinato, II) la sent.

37/1969, con la quale la Corte costituzionale, premesso che la l.

607/1966 riguardava esclusivamente l'enfiteusi dei fondi rustici,

escluse che fossero ragione d'incostituzionalità la imposizione di un

canone unico diverso da quello pattuito e il riferimento del suo

ammontare al reddito catastale, ma - sul riflesso che i nuovi criteri

per la determinazione del canone, validi per le enfiteusi costituite

prima del 28 ottobre 1941, non lo erano per le enfiteusi successive a

tale data - dichiarò illegittimo, limitatamente alle enfiteusi

successive al 28 ottobre 1941, l'art. 1 l. 607/1966 nella parte in cui

fissava al 30 giugno 1939 la data di riferimento della qualifica

catastale, ma rigettò l'eccezione d'illegittimità dell'art. 18 l.

607/1966, che aveva abrogato l'art. 962 c.c., III) l'art. 2 l.

1138/1970, il quale, per le enfiteusi successive all'entrata in vigore

del terzo libro del codice civile, aveva riguardo alla qualifica e alla

classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto

con facoltà, per il concedente, di chiedere l'accertamento della

qualifica del fondo, IV) la sent. 145/1973 con la quale la Corte

dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 2 l. 1138/1970 in quanto non

rimuoveva l'ostacolo di agganciare l'entità del canone ai valori del

1939 consentendo la revisione della qualifica del fondo e non anche

della tariffa, e precisò che il capitale di affranco non poteva essere

inferiore ai valori attribuiti ai terreni nel caso di espropriazione

attuata in applicazione delle ll. 230 e 841/1950 di riforma agraria, V)

la l. 270/1974, la quale, intendendo dare attuazione ai principi

enunciati nella sent. 145/1973, dispose che in ogni caso il canone non

poteva essere inferiore alla quindicesima parte della indennità di

espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria.

Sulla base di tale consecuzione l'Avvocatura erariale ha contestato la

premessa dell'ordinanza di rimessione - essere cioè l'art. 962 c.c.

ritornato in vigore per effetto della "disapplicazione" dell'art. 18 l.

607/1966 che lo aveva abrogato - perché con la sent. 37/1969 si

sarebbe bensì rilevato, al fine di evidenziare la distinzione fra

enfiteusi costituite prima e enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre

1941, che quest'ultime avevano risentito della ristrutturazione della

nuova legislazione che assicurava la revisione del canone per modo che

non poteva per esse valere un canone unico e invariato, ancorato al

1939, ma fu esplicitamente dichiarata infondata la questione di

illegittimità dell'art. 18 a motivo dell'insindacabilità dell'intento

del legislatore di tornare alla tradizione dell'immutabilità del

canone. La successiva sent. 145/1973 aveva sì confermato che l'art.

962 c.c. rilevasse solo per la considerazione che i rapporti

enfiteutici, sorti sotto quella norma, meritavano un trattamento

differenziato rispetto a quelli sorti prima del 28 ottobre 1941, ma

aveva poi affermato che la revisione del canone era assorbita nel

meccanismo di determinazione dell'indennità di espropriazione secondo

le leggi di riforma agraria in relazione ai valori stabiliti per

l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

con sufficiente garanzia di adeguatezza dei valori. Sempre ad avviso

dell'Avvocatura erariale la proposizione, enunciata dal giudice a quo,

che la norma impugnata comporterebbe un'espropriazione senza

indennizzo, sarebbe gratuita perché il richiamo dei criteri previsti

per l'espropriazione della piena proprietà per l'attuazione della

riforma agraria esibirebbe un più rassicurante grado di legittimità

ove riferito al solo dominio diretto, mentre la pretesa di revisionare

il canone sulla base del mutato valore della moneta e dei prezzi di

mercato dei terreni condurrebbe a contestare l'intera normativa

disciplinatrice dell'enfiteusi, non già l'art. 1 l. 270/1974.

2.1. - Con ordinanza emessa il 13 gennaio 1978 (comunicata il 28 e

notificata il 31 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 320 del

15 novembre 1978 e iscritta al n. 417 R. O. 1978) nel giudizio di

affrancazione del fondo enfiteutico, sito in contrada Torretta di

Castelvetrano promosso dai germani Sciacca, che avevano acquistato il

dominio utile per successione a causa di morte del padre Alberto, nei

confronti del domino diretto Guido Calefati di Canalotti, il Pretore di

Castelvetrano ha, in accoglimento dell'eccezione sollevata da

quest'ultimo, giudicato non manifestamente infondata in riferimento

all'art. 42 comma terzo Cost. la questione di illegittimità dell'art.

1 l. 14 giugno 1974 n. 270; poi ha d'ufficio, in riferimento agli artt.

3 e 42 comma terzo Cost., sollevato giudicandola non manifestamente

infondata la questione d'illegittimità dell'art. 18 comma secondo l.

22 luglio 1966 n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni

fondiarie perpetue), per il quale "sono abrogati l'art. 962 del codice

civile e gli artt. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle

disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni

transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942 n. 316". La non

manifesta infondatezza della questione d'illegittimità dell'art. 1 l.

270/1974 è stata motivata su ciò che la pratica applicazione del

criterio di commisurazione del canone enfiteutico (e, quindi, del

capitale di affranco), recepito dal legislatore con l'art. 1 l.

270/1974, comporterebbe violazione del principio di eguaglianza

enunciato con le C. cost. 37/1969 e 145/1973 e deteminerebbe contrasto

con l'art. 42 comma terzo Cost.. Per giustificare la questione

d'illegittimità dell'art. 18 l. 607/1966 nella parte in cui, abrogando

l'art. 962 c.c., non consentiva la periodica revisione del canone

enfiteutico sulla base di eventuali mutamenti di valore del fondo è

stata richiamata la sent. 53/1974 della Corte, la cui motivazione

sarebbe idonea a fondare conclusioni diverse da quelle fermate dalla

stessa Corte con la sent. 37/1969 dichiarativa d'infondatezza della

questione.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 5 dicembre 1978, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha motivato la conclusione d'infondatezza delle due questioni

osservando che a) il comma aggiunto in virtù dell'art. 1 l. 270/1974

all'art. 2 l. 1138/1970 si era uniformato a rilievi e suggerimenti

contenuti nella C. cost. 145/1973, b) l'art. 18 l. 607/1966 non si era

allontanato dalla sent. 37/1969, con la quale la Corte aveva escluso

che fossero ragioni d'illegittimità l'imposizione di un canone unico

diverso da quello autonomamente pattuito e il riferimento

dell'ammontare del canone al reddito catastale, c) nessuna analogia

poteva istituirsi tra enfiteusi rustiche e enfiteusi urbane a motivo

delle diverse finalità economiche e sociali.

3.1. - Con ordinanza, emessa il 18 maggio 1982 (comunicata il 2

giugno e notificata il 2 luglio dello stesso anno; pubblicata nella G.

U. n. 53 del 23 febbraio 1983 e iscritta al n. 594 R.O. 1982) nel

giudizio di affrancazione di un fondo rustico sito in contrada

Palmarino, promosso da Bruno Giuseppe che offrì il canone calcolato ai

sensi dell'art. 1 l. 270/1974, al titolare del dominio diretto

Carissimo Luigi il quale eccepì l'illegittimità dell'or menzionato

art. 1 per contrasto con l'art. 42 comma terzo Cost., il Pretore di

Francavilla Fontana ha giudicato non manifestamente infondata la

questione osservando che la disposizione impugnata, pur recependo il

suggerimento contenuto nella sent. 145/1973 della Corte, avrebbe, con

il richiamo delle leggi 230 e 841/1950 di riforma agraria, fatto

riferimento a valori del 1946-1947, così ancorando il canone

enfiteutico a valori monetari non più rispondenti alla realtà.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 15 marzo 1983, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato, in aggiunta ad argomentazioni svolte in precedenti atti di

intervento, ha rilevato che l'art. 43 comma terzo Cost., a stregua

della giurisprudenza costituzionale, sarebbe da intendere nel senso che

l'indennità non debba avere carattere meramente simbolico e che,

comunque, non si verserebbe in materia di espropriazione.

3.3. - Su eccezione di parte, la questione è stata sollevata,

sulla base di identica motivazione, dal Pretore di Francavilla Fontana

con altre quattro ordinanze: I) emessa sotto la stessa data del 18

maggio 1982 (comunicata il 2 giugno e notificata il 12 luglio dello

stesso anno; pubblicata nella G. U. n. 46 del 16 febbraio 1983 e

iscritta al n. 595 R.O. 1982) nel giudizio tra Arpino Domenica e altro

e Carissimo Luigi, II) emessa sotto la stessa data del 18 maggio 1982

(comunicata il 2 giugno e notificata il 12 luglio dello stesso anno;

pubblicata nella G. U. n. 46 del 16 febbraio 1983 e iscritta al n. 596

R.O. 1982) nel giudizio tra Gatti Rosario e Carissimo Luigi, III)

emessa sotto la data del 20 ottobre 1982 (comunicata l'8 novembre e

notificata il 3 dicembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 163 del

15 giugno 1983 e iscritta al n. 23 R.O. 1983) nel giudizio tra

Calabretti Donato e altra e Carissimo Maria Luisa, IV) emessa sotto la

data del 23 novembre 1982 (comunicata l'8 novembre e notificata il 3

dicembre 1982; pubblicata nella G. U. n. 163 del 15 giugno 1983 e

iscritta al n. 24 R.O. 1983) nel giudizio tra Filomeno Margherita e

Carissimo Maria Luisa.

3.4. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con

atti (rispettivamente depositati il 1 marzo 1983 nei due incidenti

iscritti ai nn. 595 e 596 R.O. 1982, il 5 luglio 1983 nell'incidente

iscritto al n. 23 R.O. 1983, e il 1 maggio 1983 nell'incidente iscritto

al n. 24 R.O. 1983) nei quali l'Avvocatura generale dello Stato ha

riprodotto a sostegno della conclusione d'infondatezza argomentazioni

già svolte nei precedenti interventi.

4.1. - Con citazione del 21 novembre 1973 Minervini Teresita, De

Paulis Clelia, Carlo, Rocco e Agata Carolina, premesso che, con rogito

17 marzo 1954 per notar Maulucci di Accadia, il loro dante causa De

Paulis Mattia aveva concesso in enfiteusi ai coniugi Ruscillo Amalia e

Lenoci Michele un fondo rustico, sito in agro di Bovino, della

estensione di ha. 20.52.33 per il canone annuo di q.li 49,70 di grano,

q.li 2 di fave o granone, q.li 3 e Kg. 20 di olio, Kg. 15 di formaggio

da corrispondersi entro il 1 settembre e il 15 gennaio di ogni anno,

che, deceduto l'enfiteuta Michele Lenoci, il fondo era stato condotto

dai figli Mario, Domenico e Agostino Lenoci, i quali non avevano

adempiuto alla obbligazione principale del pagamento del canone alle

scadenze, convennero gli enfiteuti avanti il Tribunale di Foggia

chiedendone la condanna al rilascio del fondo, previa risoluzione del

contratto di enflteusi, nonché al risarcimento dei danni.

Costituitisi in giudizio, gli enfiteuti eccepirono che, calcolando il

canone enfiteutico con riguardo alla qualifica e alla classe catastale

esistenti al momento della costituzione del rapporto, così come

statuito dall'art. 2 l. 1138/1970 intervenuta nel corso del contratto

di enfiteusi, avevano versato ai concedenti la somma di lire 150.000,

che copriva largamente il credito per i canoni scaduti nel 1971 e nel

1972 e a gennaio 1973 (somma che era stata incassata dai convenuti

medesimi senza alcuna riserva), che, essendo stata dichiarata, con

sent. 145/1973 della Corte costituzionale, la incostituzionalità

dell'art. 2 l. 1138/1970 nella parte in cui non determinava il valore

dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 l.

230/1950 e dall'art. 18 l. 841/1950, nonché il correlativo valore dei

canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali,

essi avevano inviato per mezzo di vaglia postali la somma di lire 2

milioni, che, essendo però entrata in vigore nel corso del giudizio la

l. 270/1974 che fissava nuovi criteri sulla base dei coefficienti

stabiliti per la determinazione dell'imposta straordinaria sul

patrimonio, validi per l'agro di Bovino, risultavano creditori di

notevoli somme, di cui chiedevano la restituzione. Dal loro canto, gli

attori eccepirono l'incostituzionalità della normativa, di cui alla l.

270/1974, e, nel domandare che di tale eccezione fosse investita la

Corte costituzionale, chiesero altresì che fosse fissato in via

provvisoria l'ammontare dei canoni scaduti con salvezza di conguaglio

all'esito del giudizio. Con sent. 13 luglio 1978, confermata dalla

Corte d'appello di Bari con sent. 21 agosto 1979, l'adito Tribunale di

Foggia respinse la domanda attrice e accolse in parte la

riconvenzionale, dichiarando la manifesta infondatezza della eccezione

d'incostituzionalità, sulla quale la Corte di Bari ebbe ad osservare

che la l. 270/1974 altro non aveva fatto che trascrivere all'art. 1 la

massima della C. cost. 145/1973. Nei primi due motivi di ricorso i

concedenti insistettero nella eccezione d'incostituzionalità

denunciando la violazione dei principi di diritto dettati con le C.

cost. 67/1959, 22/1965, 37/1969 e 145/1973.

4.2. - Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 (comunicata il 30

marzo e notificata il 6 aprile 1982; pubblicata nella G. U. n. 283 del

13 ottobre 1982 e iscritta al n. 300 R.O. 1982), la Corte di

Cassazione, Sezione II civile, ha rimesso all'esame di questa Corte la

questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 14 giugno

1974 n. 270, dopo averla ritenuta rilevante sul riflesso che oggetto

della contestazione era la misura del canone enfiteutico determinato

dalla l. 270/ 1974. Ha reputato la non manifesta infondatezza

espressione equivalente alla ragionevolezza dei dubbi sollevati sulla

aderenza della soluzione, adottata con la l. 270/1974, ai principi, che

dai precetti della Costituzione la Corte costituzionale aveva

enunciato, sull'istituto dell'enfiteusi e sul diritto di proprietà in

generale. Assoggettando ad analisi la C. cost. 145/ 1973 ha osservato

che, se in una parte della motivazione si era osservato che i capitali

di affranco non possono essere inferiori ai valori che agli stessi

terreni sarebbero stati attribuiti nel caso di espropriazione attuata

in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, si era in altra parte

della motivazione (e segnatamente nei paragrafi 4 e 5) espresso il

pensiero della legittimità del riferimento al reddito imponibile

risultante dai dati catastali e si era affermata la esigenza di

distinguere la funzione generica del ricorso ai dati catastali dalla

operatività dei medesimi in concreto affinché ne fosse mantenuta

adeguata nei limiti di una ragionevole approssimazione la

corrispondenza con l'effettiva realtà economica a seconda delle

modificazioni ricorrenti circa gli elementi di fatto ai quali fare

riferimento, e si era disapprovato il criterio adottato dalla l. 18

dicembre 1970, n. 1138, per aver mantenuto il calcolo dei valori in

termini di reddito imponibile dominicale secondo le tariffe di estimo

stabilite a norma del r.d.l. 4 aprile 1939 n. 589, con la conseguenza

che la regolamentazione dell'istituto continuava a rimanere carente di

quegli elementi che, al fine di un'equa determinazione dei canoni e

capitali di affranco, consentissero di soddisfare le esigenze espresse

dall'art. 42 Cost.. Sulla base di tale analisi la Corte di Cassazione

ha ritenuto che questa Corte avesse fatto riferimento non tanto alla

misura fissa consistente nella indennità che sarebbe stata corrisposta

qualora i terreni fossero stati espropriati in applicazione delle leggi

di riforma agraria, quanto ai criteri stabiliti da quelle leggi, che

peraltro dovevano essere applicati nella materia di canoni enfiteutici

in modo tale da evitare le incongruenze rilevate rispetto alla legge

1138/1970 e da assicurare la corrispondenza con la effettiva realtà

economica, e che, con il riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 7

l. 230/1950, avesse inteso richiamarsi a tali criteri, consistenti

nella applicazione di coefficienti-base di maggiorazione al reddito

imponibile dominicale, che consentissero quell'adeguamento alla realtà

economica nei limiti di una ragionevole approssimazione. Siffatto

adeguamento - ha osservato la Corte di Cassazione - non consentirebbe

l'applicazione d'una misura fissa rapportata ai valori attribuiti ai

terreni per il periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, ai quali si

dovrebbe commisurare il capitale di affranco cioè sostanzialmente le

indennità di espropriazione da corrispondere al concedente e,

correlativamente, la misura del canone. Né - sempre a giudizio della

Corte di Cassazione - sarebbe manifestamente infondata la osservazione

che, mediante la imposizione di questa misura fissa, il legislatore del

1973 abbia ancorato il canone enfiteutico ad un valore espresso in

termini monetari più non corrispondenti con i valori attuali, e

nemmeno con quello dell'epoca di costituzione del rapporto. Né erano

apparse al giudice a quo infondate le osservazioni richiamantisi al

palese favore con il quale l'istituto dell'enfiteusi in tempi

relativamente recenti era stato visto dal legislatore mediante la

introduzione della revisione periodica della misura del canone, di

fondamentale importanza in periodi come quello in atto di svalutazione

monetaria e di alterazione dei rapporti dei valori dei beni (come

sottolineato nel par. 10 della sentenza della Corte costituzionale 21

marzo 1969 n. 37), e mediante le agevolazioni fiscali ed esenzioni

accordate con le leggi relative alla formazione della piccola

proprietà contadina e alla riforma agraria degli anni '50 (come

ricordato nella sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 1973 n.

145), tenuto conto del fatto che la concessione in enfiteusi (che resta

pur sempre una manifestazione di autonomia negoziale, il che si tende

ad obliterare quando a proposito della misura del capitale di

affrancazione e correlativamente al canone si afferma che in definitiva

si tratta di trasferire un diritto ormai ridotto al solo dominio

diretto e che il canone ha natura di prestazione meramente ricognitiva

del diritto di proprietà) mette nelle mani dell'enfiteuta la facoltà

di espropriare il fondo enfiteutico a proprio favore mediante la

affrancazione e facilita l'accesso alla proprietà, che è una delle

indicazioni espresse dalla Costituzione (art. 42). Successivamente -

ha osservato la Corte di Cassazione - si è manifestata, con la l.

607/1966 e con le successive ll. 1138/1970 e 270/1974, la volontà del

legislatore di abolire il vetusto istituto della enfiteusi, la quale

però, anziché esprimersi in termini diretti, ha assunto la forma di

una serie di restrizioni dei diritti del concedente, ridotti a misura

tale da scoraggiare sicuramente ogni idea di concessione in enfiteusi,

e introdotte autoritativamente pure nei rapporti già costituiti.

Queste le finali considerazioni della Corte di Cassazione: "Da

ciò, per un verso, il dubbio che il mezzo adoperato per ottenere il

risultato della abolizione, che chiaramente traspare da tutte le nuove

disposizioni, finisca per infrangere le prescrizioni dell'art. 42 della

Costituzione, e dall'altro il dubbio che il legislatore, con un

mutamento così radicale del suo atteggiamento nei riguardi di detto

istituto e con la forma scelta per la attuazione del disegno abolitivo,

finisca per non rispettare i connotati indispensabili del rapporto tra

il potere e il cittadino, quale delineato dal complesso dei precetti

della nostra Costituzione, con riguardo principalmente ai limiti

relativi alla compressione della autonomia negoziale, limiti messi in

particolare rilievo nella sentenza della Corte costituzionale 6 marzo

1974 n. 53, sulla disciplina della enfiteusi".

Sulla base della motivazione di cui si sono riassunti gli argomenti

essenziali e riprodotta la parte finale la Corte di Cassazione ha

disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

e sospeso il giudizio.

4.3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 2 aprile 1982, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato, a sostegno della conclusione di infondatezza della proposta

questione, ha posto la contestazione della "lettura" della C. cost.

145/1973, effettuata dalla Corte di Cassazione (sent. 145/1973 la cui

motivazione non potrebbe essere avulsa dal dispositivo); ha soggiunto

che non avrebbe ingresso la pretesa, pur non esplicitamente enunciata

nella ordinanza di rimessione, di un riesame da parte di questa Corte

del proprio pronunciato.

5. - Alle sette ordinanze di men fresca iscrizione (1.- 3.) il cui

esame era stato assegnato all'adunanza dell'11 aprile 1984 in camera di

consiglio, si è aggiunta l'ordinanza iscritta al n. 300/1982 (4.), e

l'esame di tutte è stato fissato, a motivo della mancata costituzione

avanti la Corte delle parti dei giudizi a quibus, alla adunanza del 16

giugno 1984, infine rinviata alla adunanza del 25 settembre 1984 in

camera di consiglio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha

svolto la relazione. Considerato in diritto :

6. - Sebbene la Corte di Cassazione non abbia nel dispositivo della

propria ordinanza indicato né le disposizioni impugnate né i

parametri di incostituzionalità (supra 4.2.), la diffusa motivazione

prospetta questioni, di cui si avverte la connessione con gli incidenti

cui han dato vita le altre ordinanze di rimessione, e pertanto se ne

appalesa opportuna la riunione per dar luogo ad unica decisione.

7.1. - La questione di incostituzionalità dell'art. 1 l. 14

gennaio 1974 n. 270, dai Pretori di Bovino, Castelvetrano e Francavilla

Fontana motivata in ciò e per ciò che, riferendosi le disposizioni

impugnate ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi

del capitale di affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi nn. 230 e

841/1950 di riforma agraria, implicherebbe illegittima dissociazione

fra il momento di ablazione del diritto e l'altro preso in

considerazione ai fini del calcolo del valore del fondo, è

inammissibile perché non calza a rapporto che, come l'enfiteusi,

rinviene fonte nel contratto e dà vita nel momento costitutivo a un

diritto reale limitato di godimento e nel suo divenire a rapporti

credito-debitori l'art. 42 comma terzo Cost., che ha di mira il

conflitto tra la proprietà privata e il potere di imperio spettante

allo Stato, alle Regioni e, talvolta, ai comuni ed eleva a regole di

sua composizione la riserva di legge, la controprestazione

dell'indennizzo e la sussistenza di motivi di pubblico interesse, i

quali, ove il potere d'imperio venga esercitato, degradano il diritto

reale di proprietà a interesse legittimo al corretto esercizio del

potere medesimo. Tale essendo l'ambiente in cui opera l'art. 42 comma

terzo, non giovano ad assicurarvi l'ingresso alla enfiteusi in genere e

alla affrancazione del dominio utile in particolare a) né

l'inquadramento di questa nella categoria dei diritti potestativi o, se

vuolsi, dell'azione costitutiva perché quello non vale a porre il

titolare sul piano del potere d'imperio e questa rende necessario il

preliminare accesso alla giurisdizione (art. 2908 c.c.), b) né le

frequenti manipolazioni normative della misura del canone enfiteutico e

del capitale di affranco, le quali si inquadrano nella più vasta

politica dei prezzi d'imperio che trova riscontro negli artt. 1322 e

1339 c.c., c) né, infine, nell'avere la C. cost. 37/1969 (n. 10)

assunto a parametro di incostituzionalità dell'art. 1 l. 22 luglio

1966 n. 607 l'art. 42 comma terzo perché i limiti obiettivi del

giudicato vietano di estenderne l'autorità vincolante ad incidente nel

quale è diversa la disposizione impugnata, non senza soggiungere che

la C. cost. 53/1974 (n. 9) ha negato la validità dell'esegesi che

ponga l'affrancazione sullo stesso piano del potere di espropriazione

per pubblico interesse.

7.2. - Del pari inammissibile è l'incidente sollevato dalla Corte

di Cassazione (non tanto per la mancata indicazione, nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione, delle disposizioni impugnate e dei

parametri di incostituzionalità, quanto) perché per un verso si

prospettano dubbi che, riferiti all'art. 42 comma terzo, han già

ricevuto risposta e per altro verso si postula una sorta di

intangibilità, da parte dei poteri costituiti, dei tessuti

contrattuali senza però indicare altri parametri costituzionali che

verrebbero violati.

8. - Infondata è la questione d'incostituzionalità dell'art. 18

comma secondo l. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata d'ufficio dal Pretore

di Castelvetrano, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo, in

quanto, con l'abrogazione dell'art. 962 c.c., impedirebbe la periodica

revisione del canone di enfiteusi rustiche in correlazione ai mutamenti

di valore del fondo, perché non ha il giudice a quo addotto motivi

idonei a indurre questa Corte a deflettere dall'avviso accolto nelle

sentt. 37/1969 e 2/1976 contro le quali non si pone la sent. 53/74

per essere radicalmente diverse sul piano economico sociale le

enfiteusi urbane dalle enfiteusi rustiche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 152/1977, 417/1978, 300, 594

a 596/1982, 23 e 24/1983,

A) dichiara inammissibile la questione di incostituzionalità

dell'art. 1 l. 14 giugno 1974 n. 270 (Norme in materia di enfiteusi)

sollevata, in riferimento all'art. 42 comma terzo Cost., dai Pretori di

Bovino, Castelvetrano e Francavilla Fontana con le ordinanze in

epigrafe,

B) dichiara inammissibile la questione di incostituzionalità

sollevata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza 15 dicembre 1981

(n. 300 R.O. 1982),

C) dichiara non fondata la questione di incostituzionalità

dell'art. 18 comma secondo l. 22 luglio 1966 n. 607 (Norme in materia

di enfiteusi, e prestazioni fondiarie perpetue), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost., dal Pretore di

Castelvetrano con ordinanza 13 gennaio 1978 (n. 417 R.O. 1978).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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