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Miscellanea
Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue
Legge 22 luglio 1966, n. 607
- Aggiornato al
- 29 maggio 1997
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non…
- Art. 2La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con…
- Art. 3Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti…
- Art. 4Il Pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi…
- Art. 5Il capitale di affranco determinato dal Pretore non puo' superare in ogni caso il limite…
- Art. 6Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo…
- Art. 7Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi…
- Art. 8Nell'articolo 972 del Codice civile sono soppressi il secondo ed il terzo periodo…
- Art. 9Nell'articolo 973 del Codice civile sono soppresse le parole: "eccettuato il caso in cui…
- Art. 10In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente…
- Art. 11Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni…
- Art. 12I mutui a tasso normale con tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti…
- Art. 13Le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a miglioria in…
- Art. 14Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini…
- Art. 15La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre…
- Art. 16I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge…
- Art. 17Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonche' i Consorzi di…
- Art. 18Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice…
- Art. 19La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
