Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18

della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi),

promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal tribunale di Napoli

- sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e Santini Sofia,

iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Visto l'atto di costituzione del Convitto nazionale Vittorio

Emanuele II di Napoli;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento per l'affrancazione dell'enfiteusi

di un fondo rustico (l'enfiteusi - risulta dagli atti è stata

costituita anteriormente al 28 ottobre 1941) vertente tra il Convitto

nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e Sofia Santini, il tribunale

di Napoli, su eccezione del Convitto concedente ha sollevato, con

ordinanza emessa il 20 giugno 1973, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il tribunale le disposizioni denunziate, in quanto e

perché vengono ad abrogare l'art. 962 del codice civile riguardante la

revisione dei canoni enfiteutici, contrasterebbero con il principio di

eguaglianza sotto profili diversi da quelli esaminati dalla Corte nella

sentenza n. 37 del 1969, con la quale peraltro è stata dichiarata

l'illegittimità delle norme in esame solo relativamente alla parte in

cui comprendono i rapporti costituiti successivamente alla data del 28

ottobre 1941.

Sempre secondo il tribunale, infatti, la legge n. 607 del 1966

avrebbe parificato illegittimamente la situazione dell'utilista che è

coltivatore diretto con quella dell'utilista che trae dai fondi solo la

rendita, per quanto attiene all'immutabilità del canone enfiteutico.

Essa, ancora e sempre in contrasto con il principio di eguaglianza, non

avrebbe previsto alcuno strumento di rivalutazione del canone rispetto

alla svalutazione monetaria, creando per di più una disparità tra il

cittadino domino diretto e tutti gli altri cittadini, i quali, a norma

dell'art. 1467 cod. civ., hanno diritto di chiedere la risoluzione del

contratto per intervenuta eccessiva onerosità.

Infine l'art. 3 della Costituzione risulterebbe violato perché la

legge n. 607 del 1966 (e quella n. 1138 del 18 dicembre 1970) avrebbero

introdotto discipline diverse per enfiteusi urbane ed enfiteusi

rustiche, spezzando l'unità del medesimo istituto giuridico, regolato

nei secoli sempre con norme uniformi, determinando così una diversità

di trattamento tra le due categorie di concedenti.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale il Convitto

nazionale Vittorio Emanuele II, rappresentato e difeso dall'avvocato

Elio De Martino.

Nel chiedere che la questione venga accolta, il Convitto pone a

sostegno dell'eccezione di illegittima parificazione fra utilisti che

siano o non siano coltivatori diretti la sentenza n. 155 del 1972 di

questa Corte, con la quale è stata ritenuta incostituzionale la

parificazione operata tra affittuari coltivatori diretti e affittuari

imprenditori, ai fini della determinazione del canone nei fitti agrari.

Richiama la medesima decisione in ordine all'assenza di un sistema

di rivalutazione dei canoni rispetto alla perdita di valore d'acquisto

della moneta, mentre contesta che l'immutabilità del canone

costituisca principio generale per le enfiteusi costituite

anteriormente al 28 ottobre 1941, citando, al proposito, la legge 11

giugno 1925, n. 998, che aumentò tutti i canoni enfiteutici del 20%,

proprio in conseguenza della svalutazione monetaria verificatasi a

seguito della prima guerra mondiale.

Quanto alla mancata previsione della risoluzione per intervenuta

eccessiva onerosità, essa, secondo il Convitto, era giustificata nel

sistema previgente dall'art. 962 cod. civ., che consentiva la periodica

revisione del canone. Di conseguenza con l'abrogazione della norma

suddetta si sarebbe venuta a porre in essere una ingiustificata

disparità di trattamento tra cittadini, specie se si considera che la

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, espressamente prevede la rivalutazione

del canone per le enfiteusi urbane (artt. 5 e 6). Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe denunzia, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 18

della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella loro applicazione ad

enfiteusi costituite su fondi rustici anteriormente al 28 ottobre 1941.

Il giudice a quo, richiamandosi alla sentenza n. 37 del 1969 con la

quale la Corte ha già esaminato la costituzionalità della legge

impugnata e in particolare la legittimità dell'art. 1 di questa in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, afferma di sollevare

nuovamente questioni di legittimità costituzionale "sotto profili in

parte diversi da quelli già esaminati e decisi" dalla sentenza citata

e precisamente:

a) Sarebbe violato il principio di uguaglianza in quanto l'art. 1

della legge denunziata avrebbe dettato uguale trattamento per

l'utilista coltivatore diretto e per chi, non avendo tale qualifica,

trae dal possesso del dominio utile soltanto la rendita. Tale

questione, afferma l'ordinanza, sarebbe stata solo incidentalmente

esaminata nella citata sentenza n. 37 del 1969 della Corte

costituzionale.

b) Altra violazione dell'art. 3 della Costituzione si ravviserebbe

nell'art. 18, secondo comma, della legge citata per avere questo

abrogato l'art. 962 del codice civile, senza avere previsto alcuno

strumento di rivalutazione del canone in ordine alla svalutazione

monetaria.

c) Il medesimo art. 18, abrogando l'art. 962 del codice civile,

avrebbe, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione,

creato "una disparità di trattamento fra il cittadino domino diretto e

tutti gli altri cittadini che, a norma dell'ar. 1467 del codice civile,

hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto per intervenuta

eccessiva onerosità". Secondo il giudice a quo, l'inapplicabilità

all'enfiteusi, affermata dalla costante giurisprudenza anteriore alla

legge n. 607 del 1966, del principio di cui all'art. 1467 del codice

civile "derivava dallo specifico sistema delle norme regolanti

l'istituto, particolarmente quella contenuta nell'art. 962 del codice

civile; dal che consegue", prosegue l'ordinanza, "che, per effetto

dell'abrogazione disposta dall'art. 18 della legge 607, il divieto di

revisione del canone e la mancata previsione di uno strumento di

adeguamento, si converte in una ingiusta disparità di trattamento a

danno di una categoria di cittadini che si trovino in situazioni

eguali, specie ove si consideri che la legge 18 dicembre 1970, n. 1138,

espressamente prevede la facoltà di rivalutazione delle enfiteusi

urbane (artt. 5 e 6)".

d) L'ordinanza in epigrafe denunzia inoltre la violazione dell'art.

3 della Costituzione, per avere la legge n. 607 del 1966 e la legge n.

1138 del 1970 "determinato modalità diverse per un unico istituto

giuridico, regolato nei secoli sempre con norme uniformi, creando così

disparità di trattamento fra concedenti per enfiteusi urbane e

concedenti per enfiteusi rustiche".

Argomenti analoghi sono invocati dalla parte privata costituita in

giudizio.

2. - La prima censura alle disposizioni denunziate si riallaccia

alla sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale, con cui

appunto venne ritenuta illegittima la parificazione tra affittuari che

coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari ed

affittuari imprenditori, ai fini della determinazione del canone

nell'affitto dei fondi rustici.

La questione è infondata.

È infatti arbitraria qualsiasi assimilazione del rapporto

enfiteutico a quello preso in considerazione con la pronunzia

richiamata, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello

economico-sociale. Quanto al primo, è fin troppo noto che, a

differenza del contratto di locazione-conduzione, generatore di

rapporti di obbligazione fra i contraenti, la costituzione di enfiteusi

fa sorgere un diritto reale sull'immobile altrui che assorbe quasi

interamente l'esercizio della proprietà sulla cosa, attribuendo

all'enfiteuta oltre al potere di disporre del proprio diritto, anche il

godimento del fondo enfiteutico nonché il diritto di acquistarne la

proprietà mediante l'affrancazione, diritto questo considerato un

requisito essenziale dell'istituto stesso.

Inoltre, è elemento naturale dell'enfiteusi, caratterizzante anche

sotto l'aspetto economico e sociale, l'obbligo di migliorare il fondo,

da cui si trae l'utilità, obbligo non inerente al contratto di affitto

di fondi rustici e presidiato, in caso di inosservanza, dall'istituto

della devoluzione di cui all'art. 972 cod. civ., rimasto in vigore

anche a seguito della legge n. 607 del 1966 (art. 8).

Tale obbligo di miglioramento del fondo, che grava in maniera

indifferenziata su tutti gli utilisti, conferma la ragionevolezza di

non distinguere tra le specifiche posizioni degli utilisti, disponendo

l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.

3. - Consapevole e precisa scelta del legislatore è poi quella di

non predisporre alcuno strumento di rivalutazione della misura del

canone, anche in considerazione dei suoi riflessi sull'affranco, simile

a quello previsto dall'abrogato art. 962 cod. civ., ma di fissare tale

misura con riferimento al reddito dominicale dei terreni per le

enfiteusi d'antica data costituite anteriormente al 28 ottobre 1941.

La considerazione che in materia sembra risolutiva è che, per le

enfiteusi in esame, principio indiscusso nel corso dei secoli (e

confermato dall'isolato esempio addotto dalla parte costituita) era

quello dell'immutabilità del canone, in tale inalterabilità

ravvisandosi l'originalità dell'istituto a vantaggio dell'utilista

vincolato al miglioramento del fondo.

Come già ritenuto nella più volte citata sentenza n. 37 del 1969

ne consegue che il sindacato sull'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.

disposta dal legislatore (art. 18 legge n. 607 del 1966) e sulla

commisurazione del canone ai parametri della rendita catastale, con

l'effetto del ritorno alla tradizione, appartiene ad una valutazione

discrezionale dei motivi che non può formare oggetto di sindacato di

questa Corte.

4. - Data la particolare unitaria struttura dell'istituto e la sua

netta differenziazione dalla locazione dei fondi rustici (struttura e

differenziazione che la Corte ha tenuto presenti nelle sue precedenti

pronunzie) non si vede come possa prospettarsi l'affrancazione in base

alle leggi vigenti di un'enfiteusi costituita prima del 28 ottobre 1941

sotto l'aspetto di un'espropriazione. Infatti al titolare del diritto

reale di enfiteusi, spetta sin dal momento della costituzione

dell'enfiteusi, il diritto di acquistare con affrancazione la

proprietà dell'immobile mediante il pagamento di una somma risultante

dalla capitalizzazione del canone; l'espropriazione consiste invece non

nell'esplicazione di un preesistente diritto soggettivo, ma

nell'esercizio di un potere avente l'effetto di privare il proprietario

del suo diritto a fini di pubblico interesse. Come ha rilevato la

Corte nella sentenza n. 53 del 1974 "appare arbitrario equiparare

all'espropriazione l'esercizio della facoltà di riscatto della piena

proprietà mediante l'affrancazione, e l'enfiteuta non può essere

considerato come il beneficiano d'un ingiustificato trasferimento

dell'altrui proprietà fonte di indebito arricchimento di un soggetto

privato ai danni di un altro".

E tanto meno può prospettarsi che il diritto di affranco, inerente

alla struttura dell'istituto, possa essere diverso nelle modalità e

nell'esercizio o comunque possa subire modificazioni a seconda che

l'enfiteuta coltivi direttamente l'immobile oggetto del suo diritto o

lo faccia lavorare da altri.

Fondatamente la Corte nella sentenza n. 37 del 1969, limitando la

dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 607 del

1966 alle sole enfiteusi costituite posteriormente al 28 ottobre 1941,

ha sottolineato che l'art. 962 del codice civile, (espressamente

abrogato dalla legge n. 607 del 1966) il quale ammetteva, su richiesta

dell'interessato, la revisione del canone, ha segnato "una importante

demarcazione" fra le enfiteusi costituite anteriormente all'entrata in

vigore del codice e quelle costituite successivamente, in quanto, ha

soggiunto, "i nuovi rapporti sono sorti ab initio - e si sono svolti

sotto la garanzia della possibile operatività di quel diritto".

Il medesimo criterio di distinzione fra le enfiteusi costituite

prima del 28 ottobre 1941 e quelle costituite successivamente è stato

assunto ed applicato dalla Corte nella sua sentenza n. 53 del 1974 con

cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11

e 12 della legge n. 1138 del 1970 "limitatamente alla parte in cui

comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana

ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre

1941".

Le motivazioni della Corte svolte nelle due sentenze citate,

investono, confutandoli in pieno, gli argomenti addotti in questa sede

per sostenere l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della

legge n. 607 del 1966 per le enfiteusi costituite anteriormente al 28

ottobre 1941, argomenti che si appalesano pertanto infondati. Non è

pertinente il richiamo del giudice a quo e della parte privata alla

sentenza n. 155 del 1972, la quale concerne materia affatto diversa e

cioè la legittimità degli artt. 1, 3 e 4 di altra legge n. 11 del

1971, concernente la disciplina dei fondi rustici e non l'enfiteusi,

per violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione. È fin

troppo evidente che le considerazioni svolte nella sentenza in tema di

contratti di affitto di fondi rustici, creativi di rapporti di

obbligazione fra le parti, non possano in alcun modo valere per i

diritti reali sorti attraverso una antica costituzione di enfiteusi

anteriormente al 28 ottobre 1941.

5. - Ancor meno è sostenibile l'incostituzionalità dell'art. 18

sotto il profilo che il domino diretto non può, a differenza di altri

cittadini, far ricorso all'art. 1467 del codice civile.

È infatti pacifico in giurisprudenza e dottrina che questa ultima

norma è applicabile esclusivamente nel campo di diritti obbligatori e

non certo in ordine all'esercizio di diritti reali. Come afferma la

Corte di cassazione, l'istituto dell'enfiteusi, "anche quando abbia

origine contrattuale e ancorché possa successivamente risolversi nel

trasferimento della proprietà all'enfiteuta mediante l'affrancazione,

è pur sempre costitutivo di uno "ius in re aliena", con effetto

istantaneo, e non puo equipararsi ad una compravendita sotto condizione

potestativa, ad esecuzione differita".

La norma denunziata, abrogando l'art. 962 del codice civile e

ripristinando con ciò l'antico regime dell'enfiteusi, non dà luogo ad

alcuna situazione di disparità lesiva dell'art. 3 della Costituzione,

essendo del tutto razionale ed anzi consequenziale a basilari principi

giuridici che la richiesta di risoluzione di un contratto per eccessiva

sopravvenuta onerosità siano legittimati i titolari di rapporti

obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti

direttamente sulla cosa.

6. - Non violano il principio di uguaglianza nemmeno le denunziate

diverse modalità previste nelle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del

1970 per le enfiteusi urbane e per quelle rustiche, trattandosi di

norme regolatrici di situazioni oggettivamente diverse e rispondenti a

criteri razionali. Sulla distinzione fra l'una e l'altra enfiteusi e

sui suoi riflessi nel campo legislativo si è già espressa la Corte

nella sua sentenza n. 53 del 1974 osservando che "il legislatore,

proprio per considerazioni delle speciali caratteristiche dei rapporti

aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione

edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina,

diversa da quella prevista per le enfiteusi rustiche e i rapporti alle

medesime assimilati".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia

di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) sollevate in riferimento

all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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