Art. 14 — Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 24 settembre 2015. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non puo' superare ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 427, la presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonche' limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per primi sei mesi di fruzione del trattamento medesimo. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, nonche' delle aziende esercenti l'attivita' di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art14 · fonte del testo
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