Art. 13 — Norme in materia di contratti di solidarietà
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
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3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1994 al 24 settembre 2015. 133 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare del trattamento di intergrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non e' soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 16 MAGGIO 1994aggiunto: LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. tolto: 299, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 51. aggiunto: 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art13 · fonte del testo
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