Art. 3 — Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non irragionevolmente - per il periodo anteriore alla parificazione disposta con l'art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155 - il legislatore aveva tenuto distinti i casi di integrazione salariale, ammettendo il diritto a contribuzione figurativa limitatamente a quelli per totale sospensione dell'attività lavorativa ed escludendolo, invece, con riguardo a quelli per semplice contrazione dell'orario di lavoro: diversa era, infatti, nelle due ipotesi la situazione dei lavoratori - ancorché soggetti all'identica perdita incolpevole della retribuzione (ma totale, nell'uno, e parziale, nell'altro caso) - e maggiore la situazione di bisogno dei lavoratori sospesi dal lavoro, in quanto esposti al rischio della perdita del trattamento minimo di pensione, che giustificava, quindi, il maggior contributo di solidarietà sociale nei loro confronti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge 20 maggio 1975, n. 164, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 3 Provvedimenti per la garanzia del salario
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore. Per detti periodi il contributo figurativo sara' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art3 · fonte del testo
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