Art. 8 — Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1975 al 1 gennaio 2016. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'integrazione salariale e' disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia. Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dello Istituto nazionale della previdenza sociale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art8 · fonte del testo
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