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Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' sostituito dal seguente: "((Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee. Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilira', per ogni qualita' di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformita' alle direttive della commissione tecnica centrale.2 Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente. Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria. Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvedera' la commissione tecnica centrale entro tre mesi. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sara' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.2 Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovra' essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.))"2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

2

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, (che ha modificato il presente articolo), "avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone".

Testo in vigore dal 9 marzo 1971 al 11 gennaio 1974

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 315/2004

    Illegittimità dichiarata
    28 ottobre 2004

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, posto che, se da un lato la questione è prospettata in maniera perplessa, dall'altro lato il primo capoverso della norma impugnata è già stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione. – Sull'inammissibilità di questioni sollevate in maniera perplessa, v. le richiamate sentenza n. 446/2002 e ordinanza n. 342/2002.

    Art. 14 Contratti agrari · Art. 3 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 3 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 7 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971. 95 parole tolte, 273 parole aggiunte.

Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' sostituito dal seguente: "tolto: Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni dueaggiunto: Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno tolto: nove aggiunto: sei mesi prima dell'inizio tolto: della annata agraria e per il biennio successivo aggiunto: dell'annata agraria, la tabella tolto: dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da considerarsi equi aggiunto: per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogeneetolto: , per qualita' e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttivita' dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi".aggiunto: . Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilira', per ogni qualita' di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformita' alle direttive della commissione tecnica centrale. Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente. Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria. Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvedera' la commissione tecnica centrale entro tre mesi. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sara' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto. Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovra' essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle."

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, (che ha modificato il presente articolo), "avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art3 · fonte del testo

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