E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed e' composta da un presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dal direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. La commissione tecnica centrale e' competente:

  • a)a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
  • b)a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
  • c)a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualita' di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;
  • d)a vigilare sui lavori delle commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovra' essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo. La commissione tecnica centrale sara' dotata di una segreteria. Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417. Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanera' il regolamento per il funzionamento della commissione centrale.

Testo vigente dal 9 marzo 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 1971

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971. 119 parole tolte, 279 parole aggiunte in 5 capoversi.

E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una tolto: Commissione aggiunto: commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e tolto: per le foreste o da un tolto: suo delegato, e composta di due esperti, di quattro rappresentanti dei proprietari con terre affittate e di quattro rappresentanti degli affittuari aggiunto: Sottosegretario da lui delegato ed e' composta da un presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dal direttore generale delle imposte dirette. I componenti tolto: di detta Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e tolto: per le foreste e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La Commissione aggiunto: le foreste. La commissione tecnica centrale e' competente:

a) a stabilire tolto: le direttive alle quali devono attenersi le Commissioni tecniche provinciali richiamate nel precedente articolo 1, comma terzo aggiunto: tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

aggiunto: b) a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

tolto: b) a riesaminare e modificare le deliberazioni di dette Commissioni provinciali in caso di ricorso che sia presentato da parte dell'Ispettorato agrario compartimentale a norma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321aggiunto: c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualita' di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;

tolto: c) a sostituirsi alle stesse Commissioni tecniche qualora queste non deliberino le tabelle dell'equo canone entro il termine previsto dal precedenti articoli.aggiunto: d) a vigilare sui lavori delle commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovra' essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo. La commissione tecnica centrale sara' dotata di una segreteria. Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417. Nel termine di tre mesi dall'entratatolto: , in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanera' il regolamento per il funzionamento della tolto: Commissione aggiunto: commissione centrale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art5 · fonte del testo

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