((La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta: dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante; da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti; da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori; da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti; da un rappresentante di affittuari conduttori; da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.4 I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante. La commissione e' presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato. Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio. In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione e' nominata sulla base delle designazioni pervenute. In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o piu' commissioni provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio motivato provvedimento. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte costituzionale

4

Successivamente la Corte costituzionale con sentenza del 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, (che ha modificato il presente articolo) nella parte relativa alla composizione delle commissioni tecniche provinciali.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1971 al 11 gennaio 1974. 54 parole tolte, 212 parole aggiunte.

La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta: dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante; tolto: dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante; da due aggiunto: da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici aggiunto: ad affittuari coltivatori diretti; da un rappresentante tolto: degli aggiunto: di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori; da tolto: tre rappresentanti degli aggiunto: quattro rappresentanti di affittuari coltivatori direttiaggiunto: ; da un rappresentante di affittuari conduttori; da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari. I componenti tolto: della aggiunto: la commissione sono nominati dal tolto: prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione aggiunto: presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali tolto: maggiormente rappresentative. aggiunto: a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante. La commissione e' presieduta dal tolto: prefetto o da un vice prefetto da lui delegato. Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi aggiunto: capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato. Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio. In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione e' nominata sulla base delle designazioni pervenute. In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o piu' commissioni provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio motivato provvedimento. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno aggiunto: dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte costituzionale

    Successivamente la Corte costituzionale con sentenza del 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, (che ha modificato il presente articolo) nella parte relativa alla composizione delle commissioni tecniche provinciali.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art2 · fonte del testo

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