Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/1976

Altra decisione · depositata il 06/05/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4,

terzo e quarto comma, 10, 11, 12, 14 e 15, primo ed ultimo comma, della

legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi

rustici) e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la

disciplina dell'affitto dei fondi rustici), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal tnbunale di Ravenna -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

l'Ordine della Casa Matha e la Federazione Cooperative della provincia

di Ravenna, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 18 luglio 1973;

2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1973 dal tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Manfredi Ida e Molinari Umberto,

iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

3) ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal Consiglio di Stato -

sezione VI - sul ricorso di Siciliani Mario contro l'Ispettorato

provinciale dell'agricoltura di Catanzaro ed altro, iscritta al n. 123

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974;

4) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal tribunale di Mantova

nel procedimento civile vertente tra Pavesi Valentina e Lugli Attilio

ed altro, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

5) ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal tribunale di Mantova -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Cimarosti Paola, Teresa e Cornelia e Algisi Giuseppe e Marino, iscritta

al n. 252 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

6) ordinanza emessa il 4 luglio 1974 dal tribunale di Santa Maria

Capua Vetere - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile

vertente tra Acquaviva Francesco e Zarone Bruno e Giuseppe, iscritta al

n. 495 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975;

7) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Marini Giovanni ed altri e Rolfi

Giuseppe, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;

8) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal tribunale di Modena -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Poppi Giuseppina e Severi Luigi, iscritta al n. 117 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 166 del 25 giugno 1975;

9) ordinanza emessa il 3 dicembre 1974 dal tribunale di Agrigento -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Dall'Asta Eletta ed altri e Candiano Orazio, iscritta al n. 237 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

10) ordinanza emessa il 28 giugno 1975 dal tribunale di Sanremo -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Tardio Marco e Capponi Rodolfo ed Ermelinda, iscritta al n. 362 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

11) ordinanza emessa il 17 giugno 1975 dal tribunale di Sassari -

sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra

Sechi Antonio e Fancellu Pietro, iscritta al n. 402 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 288 del 29 ottobre 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'Ordine della Casa Matha, di

Siciliani Mario, di Pavesi Valentina, di Cimarosti Paola ed altri, di

Zarone Bruno e Giuseppe, di Poppi Giuseppina, di Dall'Asta Eletta ed

altri, della Federazione Cooperative della provincia di Ravenna, di

Algisi Giuseppe e Marino, di Fancellu Pietro e dell'Ispettorato

provinciale dell'agricoltura di Catanzaro; nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per l'Ordine della Casa

Matha, l'avv. Carlo Selvaggi, per Siciliani Mario, l'avv. Aldo

Sandulli, per Pavesi Valentina, Cimarosti Paola ed altri e Dall'Asta

Eletta ed altri, l'avv. Raimondo Croce, per Zarone Bruno e Giuseppe,

l'avv. Gino Mori, per Poppi Giuseppina, gli avvocati Emilio Romagnoli e

Giuseppe Di Stefano, per la Federazione Cooperative della provincia di

Ravenna, l'avv. Emilio Romagnoli, per Algisi Giuseppe e Marino, l'avv.

Guido Cervati, per Fancellu Pietro, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri

e per l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro.

Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1973 il tribunale di

Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 4, 10, 11, 12, 14, 15, primo ed ultimo comma, della legge 11

febbraio 1971, n. 11, riguardante la "Nuova disciplina dell'affitto dei

fondi rustici", deducendo il contrasto di dette norme, concernenti il

regime dei miglioramenti del fondo locato, con gli artt. 3, 41, 42 e 44

della Costituzione, sotto il duplice profilo che il trattamento

riservato al proprietario del fondo sarebbe discriminatorio e lesivo

del diritto di proprietà e di libera iniziativa garantito dalla

Costituzione;

che questioni sostanzialmente analoghe sono state sollevate anche

dal tribunale di Brescia con ordinanze 4 dicembre 1973 e 22 ottobre

1974, nonché dal Consiglio di Stato con ordinanza 20 febbraio 1973;

che con ordinanze 16 aprile 1974 e 26 febbraio 1974 il tribunale di

Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, concernente

modificazioni alla precedente disciplina dell'affitto dei fondi

rustici, deducendo il contrasto delle suddette norme con gli artt. 3,

41, 42, 44 e 47 della Costituzione, in quanto il meccanismo di

determinazione dei canoni sarebbe congegnato in maniera discriminatoria

per i locatori ed i canoni risultanti sarebbero d'ammontare sperequato,

in guisa da ledere le citate norme costituzionali;

che questioni sostanzialmente analoghe sono state sollevate con

ordinanze 28 giugno 1975 del tribunale di Sanremo, 20 novembre 1974 del

tribunale di Modena, 3 dicembre 1975 del tribunale di Agrigento, 17

giugno 1975 del tribunale di Sassari e 4 luglio 1974 del tribunale di

Santa Maria Capua Vetere.

Considerato che i giudizi promossi con le ordinanze di cui in

epigrafe vanno riuniti, data la loro connessione oggettiva;

che sia direttamente sia indirettamente comune a tutti è il

controllo della rispondenza ai suoi fini funzionali del meccanismo di

determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione;

che, specie in relazione a talune tesi sostenute ed in parte

documentate si rende necessario, per un più completo e tranquillante

esercizio di tale controllo, l'acquisizione agli atti della

documentazione specificata nella parte dispositiva;

che ogni decisione sia sulle questioni pregiudiziali sia su quelle

di merito va sospesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronunzia sul rito e sul merito dei giudizi di cui in

epigrafe, ordina:

1. - al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di far pervenire

alla cancelleria di questa Corte entro sessanta giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza:

a) le tabelle dei canoni di affitto determinate dalle Commissioni

tecniche provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge 12 giugno 1962,

n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici) per le annate

agrarie 1969-70 e 1970-71 nelle zone agrarie omogenee costituenti il

territorio delle province di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova,

Modena, Ravenna e Sassari, con gli atti relativi alla loro formazione;

b) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale ai sensi

dell'art. 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Disciplina

dell'affitto dei fondi rustici);

c) le direttive che la Commissione tecnica centrale ha impartito

per la determinazione delle zone agrarie omogenee in applicazione della

legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971,

n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici);

d) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale per le

annate agrarie 1971/72-1974/75 e 1975/76-1978/79, ai sensi dell'art. 6,

lett. a, della legge n. 11 del 1971 e dell'art. 3 della legge n. 814

del 1973;

e) i dati rilevati dall'ISTAT e le direttive che la Commissione

tecnica centrale ha impartito per la determinazione dei coefficienti di

adeguamento dei canoni di affitto in applicazione del quarto e quinto

comma dell'art. 1 della legge n. 814 del 1973;

f) le determinazioni dei coefficienti di adeguamento dei canoni, da

parte delle Commissioni tecniche provinciali di Agrigento, Caserta,

Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari, in applicazione del quinto

comma dell'art. 1 della legge n. 814 del 1973;

g) le tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici

determinate dalle Commissioni tecniche provinciali per le annate

agrarie 1971/72 - 1974/75 e 1975/76 - 1978/79, in applicazione

dell'art. 3 della legge n. 814 del 1973, con gli atti relativi alla

loro formazione;

h) i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica centrale per la

determinazione del coefficiente di maggiorazione previsto dal quinto

comma dell'art. 3 della legge n. 814 del 1973;

i) i criteri stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali di

Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena, Ravenna e Sassari, in

applicazione del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 11 del 1971;

2. - al Ministero delle finanze di far pervenire alla cancelleria

di questa Corte entro sessanta giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza:

a) i prospetti delle vigenti tariffe di reddito dominicale e di

reddito agrario stabilite dalla Commissione censuaria centrale per i

comuni delle province di Agrigento, Caserta, Imperia, Mantova, Modena,

Ravenna e Sassari;

b) l'ammontare dei carichi fiscali, previdenziali e per contributi

agricoli unificati gravanti su i locatori e su i locatari di terreni

agricoli delle su dette province.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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