Art. 7 — Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013. 157 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL puo' fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL puo' istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o piu' comitati per l'esame degli atti comunitari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunita' montane e ogni altro soggetto interessato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art7 · fonte del testo
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