[1]Partecipazione

[2]La Regione riconosce la partecipazione dei cittadini agli indirizzi, alle scelte, alla verifica dell'attivita' dei pubblici poteri quale elemento qualificante dello sviluppo democratico. La Regione, ai fini del concreto esercizio della partecipazione e agli effetti delle proprie autonome decisioni su questioni e atti di rilevante interesse generale, e, quando si configuri, di categorie sociali o di comunita', promuove forme di consultazione nei riguardi di enti locali e territoriali, di organizzazioni sindacali e di altri organismi della societa' civile, anche attraverso l'organizzazione di assemblee e conferenze territoriali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art8 · fonte del testo

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