Art. 28 — Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea

Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il piu' ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonche' le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL puo' istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o piu' comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea. Al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunita' montane e ogni altro soggetto interessato.

Testo vigente dal 4 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234~art28 · fonte del testo

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