Art. 6 — Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013. 238 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresi' trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalita' da stabilire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo puo' comunque procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art6 · fonte del testo
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