Art. 14 — Decisioni delle Comunità europee
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234.
Abrogato dal 19 gennaio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 2005 al 19 gennaio 2013. 223 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorita' competenti. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunita' europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresi' agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-02-04;11~art14 · fonte del testo
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