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[1]L'autorita' competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.
[2]Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione puo' essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.
[3]Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltreche' delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, estingue il reato. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del "terzo comma dell'art. 48 limitatamente alle parole "innanzi all'Intendente di finanza"".
Entra in vigore il 1 gennaio 2027
