E' in facolta' dell'autorita' competente a provvedere sulla domanda di oblazione di prescrivere che l'istante depositi, a titolo di garenzia, una somma da determinarsi dalla stessa autorita' in misura non superiore alla meta' tra il minimo ed il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge. Qualora l'istante non esegua il deposito nel termine all'uopo stabilito, la domanda e' respinta.
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