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[1]L'autorita' competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.

[2]Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione puo' essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.

[3]Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltreche' delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, estingue il reato.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art48 · fonte del testo

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