Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969. Leggi il testo vigente →
[1]L'autorita' competente a provvedere sulla domanda per oblazione determina discrezionalmente la somma da pagare entro i limiti dell'ammenda, stabiliti dalla legge.
[2]Avuto riguardo alle circostanze del fatto, la somma da pagare a titolo di oblazione puo' essere stabilita anche in misura inferiore al minimo.
[3]Il pagamento dell'ammontare complessivo della detta somma, della sopratassa, del tributo, oltreche' delle spese del procedimento innanzi all'intendente di finanza e innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, estingue il reato.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
