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[1]Per le contravvenzioni prevedute nell' articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facolta' ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole e' ammesso a fare domanda di oblazione.
[2]La domanda di oblazione e' irrevocabile e puo' essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado.
[3]La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1956
