Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Per le contravvenzioni prevedute nell' articolo precedente, quando il colpevole non abbia esercitato la facolta' ivi stabilita, e per ogni altra contravvenzione, per la quale la legge stabilisce soltanto la pena dell'ammenda, il colpevole e' ammesso a fare domanda di oblazione.

[2]La domanda di oblazione e' irrevocabile e puo' essere fatta in qualunque stato del procedimento, ma prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo e, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi l'autorita' giudiziaria di primo grado.

[3]La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1956

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 60/1969

    Ha colpito questo articolo
    3 aprile 1969

    dichiara la illegittimità costituzionale del n. 1 del primo comma dell'art. 21, nonché dell'art. 36 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale delle seguenti norme della stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4: secondo comma dell'art. 14, limitatamente alle parole "prima che il…

    Art. 21 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 36 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 14 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art14 · fonte del testo

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