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1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi ((...)) disponibili ad assumere le difese di ufficio. ((1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione)). ((2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche)). ((3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello)). ((4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

  • a)che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
  • b)che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa;
  • c)l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze)). ((5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2)). ((6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio)). ((7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita')). 8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60)). 9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60)).

Testo in vigore dal 5 aprile 2001 al 20 febbraio 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/1996

    Illegittimità dichiarata
    27 maggio 1996

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, n…

    Art. 2 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 304 c.p.p. · Art. 97 c.p.p. · Art. 30 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 5 aprile 2001. 240 parole tolte, 305 parole aggiunte in 4 capoversi.

1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi tolto: idonei eaggiunto: ... disponibili ad assumere le difese di ufficio. tolto: 2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine forense, e' consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano aggiunto: 1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, e' necessario il conseguimento di attestazione di idoneita' rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione. 2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. 3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello. 4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

aggiunto: a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco tolto: indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata aggiunto: di cui al comma 1;

aggiunto: b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettivita' della difesa;

aggiunto: c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilita' di un numero di difensori aggiunto: d'ufficio corrispondente alle esigenze. tolto: 4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio. 5. La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, e' trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 6. aggiunto: 5. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore tolto: di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneita' della tabella, provvede l'autorita' giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o e' inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense. 7. Quando il difensore di ufficio e' designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorita' giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense. 8. aggiunto: richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 6. Il presidente del tolto: tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense tolto: vigilano sul rispetto della tabella e aggiunto: o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione tolto: dei difensori di ufficio. 9 aggiunto: del difensore d'ufficio. 7. I difensori inseriti tolto: nella tabella aggiunto: nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'aggiunto: . 8. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 2001, N. 60.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art29 · fonte del testo

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