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1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio. 2. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dell'ordine forense, e' consegnato in copia al presidente del tribunale, il quale ne cura la trasmissione agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 3. Il consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il presidente del tribunale, forma almeno ogni tre mesi una tabella di turni giornalieri o settimanali, se del caso differenziata per i diversi uffici giudiziari, nella quale sono distribuiti e si avvicendano gli iscritti nell'elenco indicato nel comma 1, in modo che ogni giorno sia assicurata la reperibilita' di un numero di difensori corrispondente alle esigenze. 4. Nella tabella sono fissati i criteri di individuazione del difensore di ufficio. 5. La tabella, sottoscritta dal presidente del consiglio dell'ordine forense e dal presidente del tribunale, e' trasmessa a cura di quest'ultimo agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario. 6. L'autorita' giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore di ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3. Nel caso di mancanza o inidoneita' della tabella, provvede l'autorita' giudiziaria, nell'ambito dell'elenco indicato nel comma 1 e, se anche questo manca o e' inidoneo, in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense. 7. Quando il difensore di ufficio e' designato fuori dell'ambito o dell'ordine della tabella, l'autorita' giudiziaria ne indica le ragioni nell'atto di designazione, informandone il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense. 8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio. 9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilita'.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 5 aprile 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/1996

    Illegittimità dichiarata
    27 maggio 1996

    Riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, n…

    Art. 2 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 304 c.p.p. · Art. 97 c.p.p. · Art. 30 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art29 · fonte del testo

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