1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice. 2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

12

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1991, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 14 febbraio 1991

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 187/2007

    Questione inammissibile
    12 giugno 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ver…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 449 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 381/1991

    Questione inammissibile
    10 ottobre 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordina…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 233 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 328/1991

    Questione inammissibile
    10 luglio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in…

    Art. 76 cost. · Art. 233 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 2 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 14 febbraio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1991, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art233 · fonte del testo

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