Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233 cpv. del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di Bruni Filippo iscritta al n. 123

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento penale a carico di Wohlgemuth Leo ed altro, iscritta

al n. 124 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con due ordinanze identiche,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233,

secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art.

76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n.

43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il

potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non

comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati

concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo

della stampa);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei

predetti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo la medesima questione,

vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la

quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe -

norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari