Corte costituzionale

Ordinanza n. 381/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza

emessa il 4 febbraio 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento

penale a carico di Manzo Antonio, iscritta al n. 284 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): a) in

riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in

quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio

1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è

riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a

giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma

impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi

con il mezzo della stampa); b) in quanto la soppressione dell'udienza

preliminare, conseguente all'obbligatorietà del giudizio

direttissimo per i predetti reati, comporterebbe per chi sia chiamato

a risponderne un trattamento ingiustificatamente differenziato ed una

compressione del diritto di difesa;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la

quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e

76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 4

febbraio 1991 - norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68

del 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:381 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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