Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con n. 5

ordinanze emesse da varie autorità giurisdizionali, iscritte ai nn.

253, 418, 419, 463 e 558 del registro ordinanze 1990 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 27, 33 e 38, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Zanoni Marco

per il reato di "detenzione illecita di arma comune da sparo", il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento promuoveva

giudizio direttissimo, ma, a séguito di richiesta di giudizio

abbreviato da parte dell'imputato, richiedeva al Giudice per le

indagini preliminari l'udienza preliminare, prestando il proprio

consenso all'abbreviazione del rito. Durante tale udienza "veniva

sollevato il problema della competenza a conoscere del procedimento",

in quanto, essendo imposta dall'art. 233 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271) l'adozione del giudizio direttissimo "per i reati concernenti le

armi e gli esplosivi", la cognizione del processo a quo sarebbe

spettata non al Giudice per le indagini preliminari, bensì al

Tribunale, in base agli artt. 451 e 452 del codice di procedura

penale.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Trento, ritenendosi erroneamente investito del rito, ma, al tempo

stesso, rivendicando la propria competenza a decidere, ha, con

ordinanza del 21 febbraio 1990 (n. 253 del 1990), sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), "e cioè della norma che impone nella fattispecie di reato per

cui si procede il rito direttissimo".

Il principio di eguaglianza risulterebbe vulnerato dalla norma

censurata perché verrebbe del tutto ingiustificatamente omessa la

fase dell'udienza preliminare.

Si avrebbe, poi, violazione del diritto di difesa, non soltanto

"per l'assenza del filtro dell'udienza preliminare", ma anche per la

soppressione di alcuni epiloghi propri di tale udienza, quali la

conclusione del processo in camera di consiglio, "con conseguente

riservatezza del procedimento stesso".

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 2, n. 43, della legge 16 febbraio

1987, n. 81, ove il legislatore delegante "ha chiarito entro quali

limiti fosse ammissibile il sacrificio al principio di eguaglianza e

del diritto di difesa, che si realizza con la instaurazione del rito

direttissimo". Una violazione rilevante anche in sede di

coordinamento normativo, non censurandosi una mera violazione formale

della difesa, "ma la lesione del diritto di eguaglianza e di difesa

per il tramite della violazione della delega".

Risulterebbe, infine, vulnerato l'art. 97 della Costituzione, in

quanto il rito direttissimo "anomalo", instaurandosi rispetto a

procedimenti non caratterizzati dall'evidenza probatoria che è alla

base del giudizio direttissimo previsto dagli artt. 449 e seguenti

del codice di procedura penale, determina "rilevanti problemi nella

organizzazione dei dibattimenti penali, secondo una linea

contrastante con la legge-delega e, quindi, ancora, con l'art. 76

della Costituzione".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del

1990.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, l'Avvocatura richiama la sentenza n. 172 del 1972, che

ha riconosciuto legittimo il giudizio direttissimo per i reati di

stampa, rispetto ai quali, inoltre, "la specialità del rito viene...

a coniugarsi a fin troppo intuibili opzioni di politica criminale".

La sentenza n. 172 del 1972 escluderebbe pure la violazione del

diritto di difesa. D'altro canto, l'udienza preliminare non

rappresenterebbe una fase imposta costituzionalmente, come è

dimostrato dall'assoluta mancanza di essa nel procedimento davanti al

pretore.

Parimenti insussistente sarebbe la violazione dell'art. 76 con

riferimento all'art. 2, n. 43, della delega. Infatti, la legge 16

febbraio 1987, n. 81, nel conferire al Governo il potere di emanare

norme di coordinamento del nuovo codice (art. 6), non avrebbe

"imposto al delegato vincoli specifici, quali l'osservanza dei

principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 2 della medesima

legge per l'emanazione del nuovo codice di rito", ma avrebbe rimesso

"allo stesso legislatore delegato di apprezzare se ed in quale misura

istituti previsti da leggi speciali richiedessero un intervento di

raccordo con il rinnovato impianto codicistico", impedendo in tal

modo la formazione di lacune nel complessivo assetto del sistema. Una

funzione, questa, connaturata all'esigenza avvertita dal legislatore

delegante di prescrivere l'emanazione di norme di coordinamento, ad

evitare, altrimenti, la caducazione di tutti gli istituti e di tutte

le disposizioni incompatibili con la disciplina codicistica.

"Palesemente irrilevante, prima che infondata" sarebbe, infine, la

dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione, non interferendo

in alcun modo la norma denunciata con i principi che la Costituzione

detta in tema di organizzazione dei pubblici uffici.

2. - Un'analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di

Varese, con ordinanza del 19 luglio 1990 (n. 558 del 1990), emessa

nel processo penale a carico di Gatti Fabrizio, denunciando, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), che,

nell'imporre il giudizio direttissimo, "anche fuori dei casi previsti

dagli artt. 449 e 556" del codice di procedura penale, "per i reati

concernenti le armi e gli esplosivi", contrasterebbe con la direttiva

di cui all'art. 2, n. 43, della legge 16 febbraio 1987, n. 81.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 38, prima serie speciale, del

1990.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

3. - Il Tribunale di Lecce, con due ordinanze aventi identico

contenuto, emesse entrambe il 10 aprile 1990, nel corso di due

diversi procedimenti penali, a carico di Luciano Tarricone (n. 418

del 1990) e di Gerardo Mario Filippo (n. 419 del 1990), ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 76 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 233, secondo comma, del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), "limitatamente alla parole 'e per i reati

commessi con il mezzo della stampa'".

In primo luogo, "la diversità di trattamento dei reati commessi

col mezzo della stampa rispetto agli altri" risulterebbe "priva di

razionale giustificazione", costituendo "un mero residuo della

concezione del rito direttissimo propria del vecchio sistema

processuale, nel quale il legislatore" era motivato non "da finalità

garantistico-accusatorie, ma dal desiderio di stimolare una

repressione 'fulminea e spettacolarmente esemplare'": da ciò la

conclusione che, sotto tale profilo, la norma denunciata "appare in

contrasto coi principi di uguaglianza e di libertà di stampa".

Inoltre, poiché "la fase processuale anteriore al dibattimento"

adempirebbe "una funzione di tutela dei diritti dell'indagato e

dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria", sarebbero violati,

in combinato disposto, gli artt. 24 e 97 della Costituzione,

consentendosi, proprio attraverso l'udienza preliminare, "di

accertare i casi più evidenti di innocenza dell'indagato, evitando

allo stesso la sofferenza del giudizio, alla società il suo costo,

economico e di credibilità".

Non sarebbe, infine, rispettato l'art. 2, n. 43, della legge 16

febbraio 1987, n. 81, con conseguente violazione dell'art. 76 della

Costituzione, perché, in base alla detta direttiva, al pubblico

ministero avrebbe dovuto, comunque, competere un potere di scelta del

rito.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie

speciale, del 1990.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

riportandosi integralmente a quanto dedotto in relazione

all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Trento.

4. - Il Tribunale di Trento, con ordinanza emessa il 23 marzo 1990

(n. 463 del 1990) nel processo penale a carico di Vivarelli Roberto

ed altro, imputati del reato di diffamazione a mezzo della stampa, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 233, secondo comma,

del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271), il quale "prevede...che in

deroga ai principi generali del codice si procederà (o si

continuerà a procedere, dato che questa era anche la normativa

speciale previgente) con il rito direttissimo nell'ipotesi di reati

commessi col mezzo della stampa ovvero concernenti le armi e gli

esplosivi". Così da determinare una ingiustificata disparità di

trattamento di questi rispetto ad altri reati e violazione del

diritto di difesa, "non solo per l'assenza del filtro dell'udienza

preliminare, ma anche per la eliminazione di tutta una serie di

possibilità che la stessa udienza offre", nonché dell'art. 2, n.

43, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e del princi'pio del buon

andamento dell'amministrazione della giustizia, atteso che "la

introduzione dei procedimenti con rito direttissimo 'anomalo'

porterà rilevanti problemi nell'organizzazione dei dibattimenti

penali".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 33, prima serie speciale, del

1990.

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della

questione. Considerato in diritto

1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sottopongono al vaglio di

questa Corte, con vario riferimento agli artt. 3, 21, 24, 76 e 97

della Costituzione, l'art. 233, secondo comma, del testo delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), in forza del quale "il pubblico ministero procede" - cioè,

deve procedere - "al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi

previsti dagli articoli 449 e 556 del codice, per i reati concernenti

le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della

stampa".

Anche se, a tener conto della rilevanza delle questioni

rispettivamente sollevate, due ordinanze (la n. 253 del 1990 e la n.

463 del 1990) vengono in effetti a coinvolgere il comma denunciato

nella parte in cui il giudizio direttissimo obbligatorio ha per

oggetto "i reati concernenti le armi e gli esplosivi", mentre le

altre tre (la n. 418 del 1990, la n. 419 del 1990 e la n. 558 del

1990) vengono in effetti a coinvolgerlo nella parte in cui il

giudizio direttissimo obbligatorio ha per oggetto "i reati commessi

con il mezzo della stampa", la sostanziale coincidenza delle

argomentazioni addotte, evidenziata pure dalla pressoché totale

comunanza dei parametri invocati (solo l'art. 21 della Costituzione

si ritrova esclusivamente, per ragioni di specifica materia, nelle

prime due ordinanze del secondo gruppo), conduce alla riunione dei

relativi giudizi di legittimità, al fine di deciderli con un'unica

sentenza.

2. - Inquadrato nel tessuto complessivo dell'articolo cui

appartiene e che, a sua volta, è inserito fra "le norme di

coordinamento delle disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 5

della legge delega" per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale "con tutte le altre leggi dello Stato", il comma in esame si

presenta chiaramente come un'eccezione al dettato del primo comma del

medesimo art. 233 ("Tuttavia, sono abrogate le disposizioni di leggi

o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o

termini diversi da quelli indicati nel codice") e, al tempo stesso -

attraverso la proclamata persistente applicabilità della

regolamentazione speciale da tempo vigente in ordine sia al giudizio

direttissimo per i reati concernenti le armi e gli esplosivi sia al

giudizio direttissimo per i reati commessi con il mezzo della stampa

- come una deroga alla disciplina dettata, quanto a casi, forme e

termini del giudizio direttissimo, dagli artt. 449 e 556 del nuovo

codice di procedura penale. Infatti, a differenza di questi due

ultimi articoli, che subordinano l'adozione del rito direttissimo ad

una scelta del pubblico ministero ("può": v. art. 449, primo, quarto

e quinto comma; art. 566, quarto comma), le disposizioni tenute in

vita dall'art. 233, secondo comma, delle norme di coordinamento

impongono al pubblico ministero l'instaurazione diretta del

dibattimento - connotato essenziale del giudizio direttissimo "anche

fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 556 del codice": cioè,

sempre e comunque, allorquando l'imputazione riguardi reati

concernenti armi od esplosivi oppure reati commessi con il mezzo

della stampa. La deviazione dal nuovo modello codicistico viene così

ad assumere una doppia valenza: l'adozione del rito speciale è

doverosa, anziché discrezionale, in quanto imposta pure a

prescindere dall'esistenza dei presupposti fissati dall'art. 449 per

il giudizio direttissimo davanti al tribunale e dall'art. 566 per il

giudizio direttissimo davanti al pretore.

Ad avviso dei giudici a quibus, tutto ciò comporterebbe, nei

rapporti di costituzionalità, la violazione degli artt. 3 (in quanto

verrebbe ingiustificatamente omessa la fase dell'udienza

preliminare), 24 (in quanto si priverebbe l'imputato di alcuni

epiloghi propri di tale udienza), 76 (in quanto non sarebbe

rispettato un criterio direttivo di cui al punto n. 43 dell'art. 2

della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale, ove sono tracciate le linee dalle quali il giudizio

direttissimo, tipico giudizio speciale, non può allontanarsi nella

previsione del legislatore delegato), 97 (in quanto l'organizzazione

dei dibattimenti penali risulterebbe negativamente condizionata dalla

non preventivabile instaurazione dei giudizi direttissimi

obbligatori) e - per i reati commessi con il mezzo della stampa anche

21 (in quanto ci si troverebbe di fronte ad un residuato del vecchio

sistema processuale, nato dal proposito di stimolare una repressione

esemplare, a freno della libertà di stampa).

3. - Le questioni sono fondate.

Secondo quanto adombrato dalle due ordinanze del Tribunale di

Lecce (n. 418 del 1990 e n. 419 del 1990) sul finire della loro

motivazione, si appalesa "decisivo" il rilievo che, muovendo dal n.

43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, imperniato

sul "potere del pubblico ministero di citare l'imputato per il

giudizio direttissimo, nei casi poi trasfusi nell'art. 449 del

codice", porta a constatare come tale potere "nel caso previsto

dall'art. 233 cpv. d.legisl. 271/89" sia, invece, "diventato un

dovere, in chiara violazione della legge-delega (e quindi dell'art.

76 Cost.), che del resto ancorava lo stesso potere a ben precisi

presupposti (quelli di cui all'odierno art. 449 c.p.p.),

completamente trascurati dalla norma censurata.

4. - Innegabilmente, il n. 43 dell'art. 2 della legge-delega, nel

configurare, tra le alternative al giudizio ordinario, la

possibilità ("potere") per il pubblico ministero di presentare

l'imputato direttamente in giudizio entro termini e per casi ben

predeterminati, rivela il preciso intento di mantenere l'adozione del

giudizio direttissimo entro confini nettamente circoscritti, tali da

non consentire al legislatore delegato di superarli con l'aggiunta di

ipotesi esulanti dai paradigmi ivi descritti, salvo incorrere in un

eccesso di delega contrastante con l'art. 76 della Costituzione.

I lavori parlamentari che hanno progressivamente portato

all'approvazione della legge-delega nel corso della IX legislatura

risultano particolarmente eloquenti al riguardo. Dopo che il giudizio

direttissimo era rimasto addirittura escluso dalle previsioni della

precedente legge-delega del 1974 e, quindi, dall'impianto del

correlativo progetto preliminare del 1978, un emendamento, presentato

dal Governo nel corso dell'VIII legislatura in vista del rinnovo

della delega, aveva profilato la "possibilità per il pubblico

ministero di disporre il giudizio direttissimo" in casi

predeterminati, subito accendendo vivaci discussioni all'interno

della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in un continuo

oscillare tra la formula "possibilità per il pubblico ministero",

divenuta in seguito "potere del pubblico ministero", e la formula

"potere-dovere del pubblico ministero". In sede di approvazione da

parte di quella Commissione fu la formula "potere del pubblico

ministero di presentare l'imputato direttamente al tribunale" a

prevalere, per venire poi sostanzialmente mantenuta durante le varie

fasi della successiva, e decisiva, IX legislatura, pur nel variare

degli altri contenuti del relativo punto, diventando alla fine

"potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente

in giudizio". Il tutto nella prospettiva di riservare all'organo

dell'accusa il potere di adottare, di volta in volta, il rito

valutato come il più adatto, non senza giungere, nel contempo,

quanto ai casi specifici di giudizio direttissimo, al risultato di

renderne più ampio l'ambito rispetto alle previsioni del codice

precedente, così da assorbire sin dove ritenuto possibile le

aggiunte dovute a leggi speciali.

5. - Tale e tanta è la chiarezza del punto n. 43 dell'art. 2

della legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale che, per sottrarre l'art. 233, secondo comma, delle norme di

coordinamento alla lamentata violazione dell'art. 76 della

Costituzione, non resterebbe che la via di ritenere inapplicabili i

princìpi ed i criteri direttivi elencati nell'art. 2 alla delega di

cui all'art. 6, avente per oggetto, fra l'altro, l'emanazione delle

norme di coordinamento.

Proprio sulla base di questa prospettazione, l'Avvocatura Generale

dello Stato - pur riconoscendo, nell'atto di intervento relativo al

primo dei cinque giudizi riuniti (n. 253 del 1990), che la norma

denunciata "si muove secondo prospettive di eccezionale deroga alla

disciplina del codice" - perviene a considerare infondato il sospetto

di un eccesso di delega. Infatti, secondo l'Avvocatura Generale dello

Stato, la legge di delegazione, "nel conferire al Governo il potere

di emanare norme di coordinamento del nuovo codice 'con tutte le

altre leggi dello Stato' (art. 6), non ha imposto al delegato vincoli

specifici".

Ma, se le cose stessero effettivamente così, si sarebbe in

presenza di una delega - quella, appunto, conferita con l'art. 6 che,

in quanto priva di ogni "determinazione di principi e criteri

direttivi", si troverebbe in palese, diretto e radicale contrasto con

l'art. 76 della Costituzione.

Anche la pretesa che, trattandosi di norme di coordinamento,

sarebbe "rimesso allo stesso legislatore delegato di apprezzare se ed

in quale misura istituti previsti da leggi speciali richiedessero un

intervento di raccordo con il rinnovato impianto codicistico, così

da impedire il determinarsi di un altrimenti incolmabile vuoto

normativo" - a parte la facile obiezione che nessun incolmabile vuoto

normativo si sarebbe determinato nella specie (l'abrogazione di tutte

le precedenti previsioni di giudizio direttissimo avrebbe lasciato

intero posto alle previsioni del nuovo codice) - va incontro allo

stesso decisivo rilievo: il libero apprezzamento del legislatore

delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo,

in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per

definizione, la legislazione su delega.

Il completo silenzio dell'art. 6 della legge-delega quanto a

princìpi e criteri direttivi non può, dunque, intendersi, come

vorrebbe l'Avvocatura Generale dello Stato, alla stregua di

un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato

dell'apprezzamento del se e del come raccordare gli istituti previsti

da leggi speciali all'impianto del nuovo codice. Tale silenzio va,

invece, inteso come tacito rinvio ai princìpi ed ai criteri di cui

all'art. 2 (e, per il processo penale a carico di imputati minorenni,

all'art. 3) della medesima legge, nel senso che le norme di

coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali princìpi e

criteri, proprio perché l'esercizio di una delega volta a coordinare

il codice con le altre leggi dello Stato non può spingersi fino al

punto di aggirare uno dei princìpi e criteri su cui il codice è

stato costruito. La finalità dell'art. 6, nella parte concernente le

norme di coordinamento ivi contemplate, sta proprio nel non escludere

possibili sopravvivenze normative, purché coerenti con gli artt. 2 e

3 della stessa legge.

Né giova asserire in contrario, come nella parte conclusiva

dell'atto di intervento fa l'Avvocatura Generale dello Stato, che la

funzione di un coordinamento così limitata risulterebbe

sostanzialmente inutile. A prescindere dalla considerazione che, se

così fosse, nemmeno il primo comma dell'art. 233, che sia nel testo

del progetto preliminare sia nel testo del progetto definitivo delle

norme di coordinamento si presentava come unico, troverebbe una vera

ragione d'essere, non sempre le caducazioni ritenute automatiche

significano certezza normativa. Il fenomeno dell'abrogazione

implicita non di rado suscita dubbi, che, specie nel passaggio da una

vecchia ad una nuova codificazione, è bene evitare il più

possibile, tanto più quando si sia in presenza di una legislazione

delegata, per sua natura carica di condizionamenti.

6. - Si deve, perciò, pervenire alla declaratoria di

illegittimità della norma impugnata, con conseguente riduzione

dell'art. 233 delle norme di coordinamento al solo primo comma, che

viene in tal modo a conglobare, nell'abrogazione ivi esplicitata,

tutte "le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio

direttissimo in casi, con forme e termini diversi da quelli indicati

nel codice". Con l'ulteriore effetto che, in ordine ai reati

concernenti le armi o gli esplosivi ed ai reati commessi con il mezzo

della stampa, il rito direttissimo potrà pur sempre essere adottato

in presenza dei presupposti indicati negli artt. 449 e 566 del codice

(arresto in flagranza, confessione).

Resta, a questo punto, assorbita ogni analisi relativa agli altri

parametri di costituzionalità indicati dai giudici a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, secondo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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