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1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio puo' ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 236/2003

    Altra decisione
    11 luglio 2003

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 458 c.p.p. · Art. 438 c.p.p. · Art. 441 c.p.p. · Art. 442 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art135 · fonte del testo

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