È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460, comma 5, del codice di procedura penale e 136 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi il condannato volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta. Premesso che la disposizione di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. ha natura di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione, il petitum formulato dal rimettente - diretto ad estendere al rito monitorio la limitazione dell'effetto estintivo del reato già prevista, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, dall'art. 136 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in malam partem in materia penale sostanziale e cioè di un intervento che risulta precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Sulla inammissibilità di questioni volte ad incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, vedi le citate sentenze n. 161/2004 e n. 394/2006, nonché la citata ordinanza n. 317/2000.
Art. 460 c.p.p. · Art. 136 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 37 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense