Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a

carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta al n. 60 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta

di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a

carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad

indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza

del 4 dicembre 1990, sollevato, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 125 del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), in quanto esso comporterebbe che l'azione

penale non debba essere esercitata "ove, con gli elementi probatori a

disposizione, non sia possibile chiedere utilmente la condanna

dell'imputato", così contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge

di delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, invece, prescrive al

"'giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero,

l'archiviazione (solo) per manifesta infondatezza della notizia di

reato' (oltre che per improcedibilità della azione penale e per

essere ignoti gli autori del reato)";

che tale questione è stata nuovamente sollevata nel medesimo

procedimento a seguito della restituzione dei relativi atti disposta

da questa Corte con l'ordinanza n. 463 del 1990, ritenendosi dal

predetto Giudice che il "nuovo quadro normativo" risultante dalla

sentenza n. 445 del 1990 non ne abbia fatto venir meno la rilevanza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con la sentenza n. 88 del 1991, ha dichiarato non

fondata, nei sensi di cui in motivazione, la medesima questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con ordinanza del

4 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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