Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/1990

Altra decisione · depositata il 16/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.125 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Verona nel

procedimento penale a carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta

al n. 187 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta

di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero nel procedimento a

carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad

indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza

del 31 gennaio 1990, sollevato, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 125 del testo delle

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271), nella parte in cui "sembra univocamente porre

il principio, ribadito significativamente dal successivo art. 256

disp. att., secondo il quale la citazione a giudizio dibattimentale

è consentita solo quando le fonti di prova acquisite vengano

ritenute sufficienti per ottenere (ove nulla di nuovo emerga al

dibattimento) l'affermazione di colpevolezza dell'imputato", cosi

contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge di delega 16 febbraio

1987, n. 81, che, invece, prescrive al "'giudice di disporre, su

richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione (solo) per

manifesta infondatezza della notizia di reato'" (oltre che per

improcedibilità della azione penale e per essere ignoti gli autori

del reato)"; il contrasto sarebbe ancor più accentuato "nel

procedimento per reati di competenza" pretorile, perché il giudice

per le indagini preliminari presso il pretore, a differenza del

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, non ha

"alcun potere di pretendere una integrazione delle indagini svolte, o

addirittura non svolte";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con sentenza n.445 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di

fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza

della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso

la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini,

le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine

indispensabile per il compimento di esse;

che, pertanto, il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua

del nuovo quadro normativo risultante dalla detta sentenza,

l'attualità e, quindi, la concreta rilevanza della proposta

questione (v., analogamente, ordinanza n. 222 del 1990);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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