Art. 115 — Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria

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1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attivita' di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresi' le relative generalita' e le altre indicazioni personali utili per la identificazione. 2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice e' conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 7 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art115 · fonte del testo

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