Art. 116 — Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalita' previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a cio' designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non puo' essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica. 2. Il disseppellimento di un cadavere puo' essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorita' giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art116 · fonte del testo

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