Art. 12 — È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità

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E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia, decorsi 5 anni dalla conseguita titolarita'. Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarita'. ((Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale)). Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza. Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarita' della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilita' di un direttore.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1985 al 31 agosto 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1968 al 13 gennaio 1985. 3 parole tolte, 89 parole aggiunte.

… la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro tolto: un anno aggiunto: due anni dal trasferimento, di poter acquistare tolto: Un'altra aggiunto: un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto commaaggiunto: . Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art12 · fonte del testo

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