Art. 13 — Trasferimento di farmacia

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, e' sostituito dal seguente: "Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarita' della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attivita' professionale certificata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneita' in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori".

Testo vigente dal 16 novembre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;362~art13 · fonte del testo

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