Norme

Art. 11

Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. L'unita' sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

  • a)per infermita';
  • b)per gravi motivi di famiglia;
  • c)per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita';
  • d)a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
  • e)per servizio militare;
  • f)per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
  • g)per ferie. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unita' sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia. La durata complessiva della sostituzione per infermita' non puo' superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non puo' superare un periodo di tre mesi in un anno. 7. E' in facolta' del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica

Testo vigente dal 17 novembre 1991

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991. 103 parole tolte, 155 parole aggiunte in 8 capoversi.

Il titolare della farmacia tolto: deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e aggiunto: ha la responsabilita' del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. tolto: Il contravventore decade dal titolo. E' tuttavia consentita aggiunto: L'unita' sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale tolto: ed economica della farmacia:

a) per tolto: motivi di salute aggiunto: infermita';

aggiunto: b) per gravi motivi di famiglia;

tolto: b) per obblighi militariaggiunto: c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita';

tolto: c) per i casi diaggiunto: d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;

aggiunto: e) per servizio militare;

aggiunto: f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive aggiunto: o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;

aggiunto: g) per ferie. Nel caso previsto dalla lettera a) del tolto: precedente comma il medico provinciale aggiunto: comma 2 l'unita' sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, tolto: sottoporra' aggiunto: ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medicaaggiunto: , a seguito della quale tolto: fissera' aggiunto: viene fissata la data di riassunzione della gestione tolto: personale della farmacia ovvero la proroga della gestione provvisoria. Allo scadere di ogni periodo di proroga il medico provinciale, previa visita medica, potra' concedere una nuova proroga. aggiunto: della farmacia. La durata complessiva della tolto: gestione provvisoria per malattia non potra' aggiunto: sostituzione per infermita' non puo' superare un periodo continuativo di tolto: 5 anni ovvero di 6 aggiunto: cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio. Due periodi di tolto: gestione provvisoria aggiunto: sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma tolto: precedente aggiunto: 4 non si sommano quando tra essi tolto: non interceda aggiunto: intercorre un periodo di gestione personale superiore tolto: a tre mesi. E' altresi' consentita la sostituzione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni per aggiunto: ad un mese. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia tolto: o per ferie annuali. aggiunto: non puo' superare un periodo di tre mesi in un anno. 7. E' in facolta' del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art11 · fonte del testo

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