Norme

Art. 13

Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, ne' esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovra' dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sara' rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art13 · fonte del testo

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