Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,

della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore

farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1998 dal

T.A.R. per la Basilicata sul ricorso proposto da Coiro Antonio contro

Regione Basilicata, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo diretto

all'annullamento di un bando di concorso per titoli ed esami per il

conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, il

Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con ordinanza

del 20 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.

362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in riferimento agli

artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto la disposizione

denunciata prevede un limite massimo di età (cinquantanove anni) per

essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, per il

conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

che detta limitazione secondo il rimettente - costituirebbe

un'innovazione nel sistema normativo riguardante il settore

farmaceutico, non prevista dall'art. 12, secondo e ottavo comma,

della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio

farmaceutico) che disciplina il trasferimento della titolarità di

farmacie per atto inter vivos a titolo oneroso a favore del

farmacista che abbia già conseguito la titolarità o che sia

risultato idoneo in un precedente concorso. Ciò sarebbe

irragionevole e determinerebbe un'ingiustificata disparità di

trattamento tra chi può acquistare a qualunque età una farmacia e

chi, invece, non può partecipare al concorso per acquisirne una

perché ultracinquantanovenne;

che la disposizione denunciata non troverebbe giustificazione

neanche dal raffronto con quella per l'accesso al pubblico impiego

atteso che, anche per quest'ultima, il limite di età fissato in

quaranta anni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di

età per la partecipazione ai pubblici concorsi) e poi aumentato di

un anno dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è stato

definitivamente abolito dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio

1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

che la disposizione denunciata si porrebbe altresì in contrasto

con gli artt. 4 e 35 della Costituzione che tutelano il diritto al

lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che la questione sollevata venga

dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, in ragione della

diversità e non comparabilità delle situazioni poste a raffronto,

atteso che con la disposizione denunciata il legislatore avrebbe

inteso disciplinare il conferimento della titolarità delle sedi

farmaceutiche risultanti disponibili attraverso la regola del

concorso pubblico per individuare gli aspiranti più meritevoli,

appartenendo alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei

requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale;

che a diverse finalità sarebbe improntata la disposizione

dell'art. 12 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla

legge n. 892 del 1984, in quanto tale normativa concerne la

differente ipotesi del trasferimento di aziende tra privati: un

settore di natura commerciale e sorretto dall'autonomia privata, a

fronte del quale l'intervento del legislatore fissa altre condizioni

a tutela degli interessi pubblici relativi al servizio farmaceutico.

Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa

Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la

ragionevolezza del loro trattamento differenziato è ammissibile

soltanto se esse siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente

omogenee (v. per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996,

n. 237 del 1995, n. 139 del 1984 e l'ordinanza n. 297 del 1998);

che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore

stabilire i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi

purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o

irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del

1988);

che, nella specie, il legislatore con la disposizione denunciata

ha stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non

arbitraria, come si evince dai lavori preparatori, di: "evitare in

futuro le gestioni provvisorie nell'esercizio delle farmacie e le

ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi",

dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei

concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento

concorsuale;

che le due fattispecie indicate dal giudice a quo pur relative

entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono

omogenee, essendo diversa la fonte della titolarità: (il concorso

pubblico ex art. 4 della legge n. 362 del 1991 e il contratto ex art.

12 della legge n. 475 del 1968) e che, pertanto, la seconda

fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del

pubblico concorso, può considerarsi una ipotesi diversa ed

eccezionale;

che, pertanto, il tertium comparationis indicato dal giudice a

quo, non può essere raffrontato in modo pertinente con la norma

impugnata, e la disciplina stabilita da quest'ultima, di per sé, non

risulta irragionevole e non determina ingiustificate disparità di

trattamento;

che, infine, risulta manifestamente infondato il richiamo agli

artt. 4 e 35 della Costituzione che concernono precipuamente

l'accesso al mercato del lavoro (v. sent. n. 293 del 1997) e la

protezione di tale diritto nelle sue varie forme; invero va rilevato

che dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non

deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per

l'esercizio del relativo diritto (v. sentenza n. 103 del 1977), anche

attraverso la fissazione di un limite massimo di età, quale quello

previsto dalla disposizione censurata, posto a tutela di altri valori

costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della

ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi

pubblici.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.

362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Basilicata, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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