Art. 17 — Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attivita' artigianale, commerciale, industriale e professionale gia' legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attivita' corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Per quanto riguarda la ripresa dell'attivita' professionale, l'iscrizione all'albo sara' subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi. Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni o dalla data del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti. Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art17 · fonte del testo

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