Art. 16 — Decadenza del diritto

Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, gia' previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art16 · fonte del testo

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