Art. 22 — Autotrasporto di persone o di cose

I profughi di cui all'articolo 1, che nei Paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attivita' di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attivita' in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorita' entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed autorizzazioni di esercizio, anche in soprannumero. Tale facolta' puo' essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel Paese di provenienza.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari