Art. 18 — Esercizio della professione di notaio

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita' suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta. La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio. I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari