I profughi gia' titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro attivita' in qualsiasi comune rispettando i limiti di distanza tra rivendite. Per i profughi gia' titolari o esercenti di sale cinematografiche nei paesi di provenienza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande onde ottenere le autorizzazioni necessarie per riprendere la loro attivita' in Italia. I profughi che all'atto del rientro in patria svolgevano il loro lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territori africani sono assunti, su domanda, dall'Enel con la stessa qualifica e categoria.

Testo vigente dal 10 agosto 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-25;568~art3 · fonte del testo

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