Art. 21 — Licenza di vendita di generi di monopolio

Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza. Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorita' consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attivita' commerciale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art21 · fonte del testo

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