Art. 7 — Norma di copertura
(( Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 1-bis e' autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004. 1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia")) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 22 luglio 2003
