Art. 1-bis — Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36

L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. 5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. 7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto. 8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento. 9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

  • a)chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
  • b)dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;
  • c)dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
  • d)dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarieta';
  • e)relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione. 10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso". 2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Testo vigente dal 22 luglio 2003

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 138/2011

    Questione infondata
    15 aprile 2011

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1- bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, commi primo e terzo, Cost. ed agli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui rimuove l'impedimento all'elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto - deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa erariale per omessa adeguata motivazione sulla rilevanza. Infatti, il reclamo che ha originato il giudizio a quo ha inteso coinvolgere la validità del procedimento di nomina del controinteressato e, quindi, la concreta applicabilità nel caso di specie del quadro normativo interessato dalla questione di costituzionalità, con evidente rilevanza, ai fini della decisione che il rimettente è chiamato ad adottare, della tematica inerente alla preclusione che scaturisce dalla regola di incandidabilità oggetto di censura.

    Art. 1-bis Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 78/2009

    Questione infondata
    20 marzo 2009

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami…

    Art. 1-bis Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 20/2009

    Questione infondata
    30 gennaio 2009

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con mod. dalla legge 22 novembre 1934, n. 36, sostituito dall'art. 1- bis , del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, conv. con mod. dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; nonché degli artt. 17- bis , 22, 23 e 24, primo comma, del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'obbligo di giustificare e/o motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in occasione delle operazioni di valutazione delle prove scritte d'esame per l'abilitazione alla professione forense. Invero, la tesi interpretativa posta a fondamente del ricorso da parte del rimettente - secondo cui il vigente sistema di valutazione non prevederebbe (implicitamente anche) la necessità di una motivazione del punteggio attribuito agli elaborati scritti - si è affermata, nella più recente evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, come un vero e proprio diritto vivente. - Sulla stessa questione, vedi citate, ordinanze n. 466 del 2000, n. 233 del 2001, n. 419 del 2005e n. 28 del 2006.

    Art. 1-bis Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-05-21;112~art1bis · fonte del testo

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