Art. 6-ter — Disposizioni finali
Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello
Testo vigente dal 22 luglio 2003
