Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1987 al 24 novembre 1991. Leggi il testo vigente →

La tabella A, allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonche' della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge. E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella A annessa alla presente legge. La tabella B, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438. ((Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara' fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata)). Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, e' svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura "di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1987 al 24 novembre 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 328/1989

    Parametro
    6 giugno 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed…

    Art. 7 Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia · Art. 2 Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1975 al 28 febbraio 1987. 74 parole tolte, 108 parole aggiunte.

… contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge tolto: 1° aggiunto: 1 dicembre 1948, n. 1438. Con tolto: decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi su motivata proposta aggiunto: deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato tolto: e aggiunto: ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, tolto: le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate aggiunto: i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, tolto: fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore, della presente legge aggiunto: anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara' fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedentetolto: , secondo le tabelle allegate alla presente leggeaggiunto: . La deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata. Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-27;700~art3 · fonte del testo

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