La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, nonche' di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47. E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella A annessa alla presente legge. La tabella B, allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438. Con deliberazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, i contingenti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge, potranno essere modificati, quantitativamente e qualitativamente, anche con variazioni tra le due tabelle, entro i limiti del potenziale valore globale delle agevolazioni dell'anno di proposta di variazione, fermo restando, come valore minimo garantito, quello delle corrispondenti, potenziali agevolazioni globali alla data del 1 gennaio 1986. La variazione avra' decorrenza dal 1 luglio e sara' fatta con i dati acquisiti al 1 gennaio precedente. La deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, che si esprimono entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione si intende approvata.5 Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, e' svolto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura "di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

5

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui al presente articolo, quarto comma, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla suddetta legge 244/'07 e' ridotto di euro 50.123.520.

Testo vigente dal 1 agosto 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 novembre 1991 al 1 agosto 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244

    La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui al presente articolo, quarto comma, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla suddetta legge 244/'07 e' ridotto di euro 50.123.520.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-27;700~art3 · fonte del testo

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