Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

della legge 29 febbraio 1988, n. 47 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante

proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi

di carattere assistenziale ed economico), nonché dell'art. 2, ultimo

comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona

franca di parte del territorio della provincia di Gorizia), dell'art.

3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della

legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo

per la zona di Gorizia) e dell'art. 7, primo comma, della predetta

legge n. 47 del 1988, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre

1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia nei procedimenti

penali riuniti aventi ad oggetto atti relativi a un esposto dei

grossisti birrai della provincia di Gorizia, ordinanza iscritta al n.

19 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia, con

ordinanza del 16 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità "dell'Art.

7, terzo comma, della Legge 29 febbraio 1988, n. 47; nonché

dell'Art. 2, ultimo comma, della Legge 1° dicembre 1948, n. 1438,

dell'Art. 3, primo comma, della Legge 27 dicembre 1975, n. 700 e

dell'Art. 7, primo comma, della Legge 29 febbraio 1988, n. 47, come

interpretato ai sensi dell'Art. 7, terzo comma, della Legge n.

47/1988", in quanto, con riguardo alla proroga del regime agevolato

previsto per la zona franca di Gorizia ed il territorio ad essa

limitrofo, stabilisce che "Per territorio limitrofo alla zona franca,

di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1°. dicembre 1948, n.

1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia

di Gorizia";

che il giudice a quo ha, più precisamente, denunciato

l'illegittimità dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 23

dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 29

febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7

ed agli artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,

e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, lamentando

che l'art. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,

nel prevedere agevolazioni "per i bisogni della pastorizia e

dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima

necessità della popolazione del territorio limitrofo alla zona

franca" di Gorizia, intenderebbe "consentire la distribuzione di

generi agevolati, da parte di grossisti ed importatori" soltanto

"nell'ambito territoriale di cui all'Art. 1 L. n. 1438 cit. e di un

piccolo territorio, appunto 'limitrofo', cioè adiacente" alla zona

franca, e non, invece, in tutta la "residua parte del territorio

della provincia di Gorizia", come stabilisce la norma denunciata,

dalla quale, pertanto, deriverebbe una ingiustificabile estensione

dell'area di commerciabilità dei prodotti agevolati;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sul merito

della doglianza, il petitum effettivamente perseguito dal giudice a

quo tende non a far eliminare qualsiasi agevolazione al di fuori

della zona franca, bensì a far individuare un territorio di ampiezza

inferiore a quella indicata dall'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre

1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio

1988, n. 47, un territorio, quindi, variamente determinabile quale

territorio "limitrofo";

che, pertanto, la questione, così come proposta, è

inammissibile, implicando "una scelta tra più soluzioni possibili,

senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata,

scelta, quindi, da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali

riservate al legislatore" (v. ordinanza n. 185 del 1989; cfr. pure

sentenza n. 33 del 1986);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del

decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti

da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale

ed economico), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio

1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli

artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438

(Istituzione della zona franca di parte del territorio della

provincia di Gorizia) e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975,

n. 700 (Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva

del regime agevolativo per la zona di Gorizia), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice

istruttore del Tribunale di Gorizia con ordinanza del 16 novembre

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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